Quando il concorrente è in possesso di un bagaglio esperienziale pregresso, è sufficiente la mera compatibilità tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale..

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Richiesta di iscrizione alla camera di commercio per attività coerenti. Nell’accogliere l’appello il Consiglio di Stato, ricorda che la valutazione deve essere compiuta in senso globale e complessivo, nonché in concreto (Cons. St., sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212) rispetto alla «descrizione delle attività imprenditoriali esercitate e dell’oggetto sociale, riportate nel certificato camerale, con il requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis di gara e con l’oggetto dell’appalto complessivamente considerato» (v., ad esempio, Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2022, n. 366).

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In particolare Consiglio di Stato, Sez. VII, 04/05/2023, n. 4530 stabilisce:

13.2. Va qui ribadito, ancora una volta, che, quando il concorrente è in possesso di un bagaglio esperienziale pregresso, è sufficiente la mera compatibilità tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto dell’appalto, mentre non si richiede una vera e propria corrispondenza (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2023 n. 529).

13.3. Occorre quindi esaminare anche l’oggetto sociale come riportato nell’iscrizione camerale «anche a prescindere dal Codice ATECO attivato, ai fini della valutazione dell’idoneità professionale dell’operatore economico» (Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2023, n. 1307; Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 431).

13.4. L’oggetto sociale rappresenta, infatti, la misura della capacità di agire di un’impresa e, ove vi sia la prova effettiva, rappresentata dalla concreta esecuzione di pregresse prestazioni professionali coerenti con l’oggetto dell’appalto, risulta comprovato che l’oggetto sociale è stato concretamente attivato (Cons. St., sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131).

13.5. È altresì pacifico che, a prescindere da quando vengano aggiornate le risultanze camerali, ciò che conta è la data da cui decorre l’effettivo svolgimento dell’attività perché, come si è già accennato, questo Consiglio di Staro ritiene che i codici Ateco non hanno finalità certificativa e che l’effetto utile della denuncia di variazione dell’attestazione camerale viene retrodatato al momento dell’effettivo avvio del servizio (Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2023, n. 564) perché «l’iscrizione nel Registro della CCIA ha mera natura ricognitiva di un effetto che si era già prodotto in conseguenza dell’effettivo e concreto svolgimento dell’attività nel settore oggetto di appalto, con conseguente retroattività dell’effetto utile dell’iscrizione» (Cons. St., sez. V, 1° giugno 2021, n. 4203).

13.6. L’iscrizione del Registro delle Imprese produce effetti «a far data dal possesso effettivo e concreto del requisito» e l’iscrizione o l’annotazione camerale sopravvenuta servono infatti solo «ad attribuire data certa all’effetto utile» già realizzatosi (Cons. St., sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035).

13.7. Ebbene, proprio alla luce dei principi sin qui ribaditi, il motivo dedotto in prime cure da xxxx doveva essere respinto, mentre è stato erroneamente accolto dal primo giudice.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/05/2023 di Roberto Donati

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