Rilevazioni delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui al DM 4 aprile 2022: necessaria nuova istruttoria su una parte dei materiali

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L’ANCE-Associazione nazionale costruttori edili ha interposto appello nei confronti della sentenza 21 aprile 2023, n. 6894 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, che ha respinto il suo ricorso e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, rispettivamente avverso il decreto ministeriale in data 4 aprile 2022, recante “rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali di costruzione più significativi” oltre che degli allegati nn. 1 e 2, nella parte in cui ha rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e molto inferiore all’aumento reale registrato nel mercato per 14 dei complessivi 56 materiali.

Consiglio di Stato, Sez. V, 22/05/2026, n. 4143 accoglie l’appello ed annulla parzialmente il provvedimento impugnato:

Detto in altri termini, il disallineamento dei dati, diffuso e consistente, evidenzia la sussistenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati, che avrebbero richiesto un maggiore rigore nella fase istruttoria.

 
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Non sono illegittime le Linee guida, ma è viziata l’istruttoria effettuata dal Ministero, come ritenuto dal verificatore, la cui relazione non appare invero utilmente contestata dalle osservazioni ministeriali, a prescindere dai profili di inammissibilità delle stesse osservazioni svolti dall’appellante, nel “merito tecnico”, oltre che in considerazione del fatto che non sono riconducibili ad uno scritto difensivo.

Per costante giurisprudenza, il giudice che abbia disposto una verificazione tecnica, qualora ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e, quando aderisce alle conclusioni del verificatore che (come nel caso di specie) nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, seppure non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cons. Stato, V, 22 gennaio 2025, n. 485; V, 15 aprile 2025, n. 3236).

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 25/05/2026

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