Ricorso al “buio” negli Appalti: è illegittimo?
A rispondere all’interrogativo è il TAR di Genova in una recentissima Sentenza.
Ricorso al buio negli Appalti: è illegittimo? Ecco le indicazioni emerse da una recente Sentenza del Tar di Genova, la n. 371 del 13 Giugno 2020.
La Sentenza fa riferimento, tra le altre cose, a una recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, che ha affermato il principio secondo cui il termine di decadenza debba iniziare a decorrere solo dal momento in cui i vizi della procedura sono conosciuti o conoscibili dal concorrente.
Ricorso al buio negli Appalti
La sostenibilità della posizione della giurisprudenza italiana dipende dalla possibilità di adottare un ricorso non completamente al buio.
In altre parole dalla comunicazione del provvedimento finale deve derivare la possibilità di dedurre una impugnazione sulla base di motivi che abbiano una loro plausibile fondatezza.
Pertanto la successiva conoscenza degli atti non legittima la proposizione di un ricorso autonomo, che sarebbe tardivo, ma solo la proposizione di motivi aggiunti.
La prassi del ricorso al buio, infatti, pur se largamente ammessa in passato, non appare più ammissibile alla luce dei principi nazionali e comunitari.
La parte, infatti, non può essere costretta ad impugnare un provvedimento con un ricorso che fin dall’inizio sa essere infondato.
Questo escamotage, infatti, è volto al non far decadere la possibilità di impugnare con motivi aggiunti lo stesso provvedimento con eventuali vizi non ancora effettivamente conosciuti.
In materia di gare pubbliche simile conclusione è in contrasto con il principio di parità delle parti e di effettività della tutela e con la disciplina prevista dalla normativa in materia di contributo unificato.
A questo link il testo completo della Sentenza.
A cura di redazione lentepubblica.it del 18/06/2020
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