FOCUS: “Verifica dell’anomalia dell’offerta: giudizio complessivo e potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante”

La valutazione dell’anomalia dell’offerta costituisce un momento delicato e decisivo nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
La giurisprudenza amministrativa, in continuità con un orientamento consolidato, ha recentemente ribadito che tale giudizio non può ridursi a una disamina frammentaria delle singole voci di costo, ma deve necessariamente riguardare l’offerta nella sua interezza, con una valutazione di tipo globale e sintetico.
A confermarlo è la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5822 del 4 luglio 2025, che si colloca nel solco interpretativo tracciato dalla più recente evoluzione normativa.

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L’offerta va valutata nel suo insieme
Secondo il Consiglio di Stato, il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto l’accertamento puntuale di errori o sottostime nelle singole componenti economiche, bensì mira a verificare se, nel suo complesso, l’offerta presentata dall’operatore economico sia attendibile e sostenibile rispetto alla corretta esecuzione del contratto. Tale valutazione è espressione di un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, insindacabile in sede giurisdizionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza, erroneità macroscopica o illogicità evidente.
L’esclusione per anomalia costituisce pertanto l’effetto di una valutazione negativa sull’affidabilità complessiva dell’offerta e non può fondarsi su rilievi isolati e atomistici. Non è, infatti, necessario che l’amministrazione interroghi l’operatore su ogni singola voce di costo, potendo legittimamente concentrare l’istruttoria sulle componenti più rilevanti e idonee a incidere sulla sostenibilità complessiva della proposta economica.
Il caso concreto
Nel caso esaminato dalla sentenza n. 5822/2025, un operatore secondo classificato aveva contestato l’aggiudicazione lamentando, tra gli altri profili, la sottostima di alcune voci di costo e la genericità delle giustificazioni fornite dall’aggiudicatario. A seguito dell’annullamento della prima aggiudicazione da parte del TAR, la stazione appaltante aveva rinnovato il subprocedimento istruttorio giungendo alle medesime conclusioni. Anche la nuova aggiudicazione veniva impugnata, ma sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno rigettato le censure, ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione e congrua l’offerta nel suo complesso.
La pronuncia conferma che la riperimetrazione dei costi in sede di giustificazioni è ammissibile, anche in caso di significative rettifiche delle singole voci, purché resti invariato l’importo complessivo dell’offerta e sia garantita la coerenza economico-funzionale della stessa. Si tratta, in altri termini, di un giudizio che consente la compensazione tra sottostime e sovrastime e che non può essere vanificato da rilievi analitici privi di ricadute concrete sulla capacità dell’impresa di adempiere correttamente al contratto.
Il fondamento normativo
La valutazione di congruità trova oggi fondamento nell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha superato la previgente disciplina dettata dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, eliminando le soglie rigide di anomalia e affidando alla stazione appaltante un ampio margine valutativo. L’articolo 110, comma 1, impone infatti all’amministrazione di esaminare la “congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta”, chiaramente con riferimento all’offerta nella sua globalità.
Come già osservato dalla Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5464 del 23 giugno 2025, non è lecito restringere il perimetro della verifica ai soli profili espressamente richiamati dalla lex specialis. Tutti gli elementi indicati dall’operatore economico, anche se non formalmente richiesti dal bando, assumono rilevanza nel giudizio di sostenibilità.
Analogo principio è stato affermato anche dalla Sezione VII con la sentenza n. 1998 dell’11 marzo 2025, secondo cui la verifica dell’anomalia deve valorizzare l’offerta nel suo insieme, anche in presenza di manchevolezze quantitative relative ad alcune voci, purché non tali da compromettere l’equilibrio economico complessivo.
Il principio del contraddittorio
Sul piano procedimentale, la valutazione di anomalia deve comunque svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio. Lo ha sottolineato il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 13505 del 9 luglio 2025, evidenziando che l’amministrazione è tenuta a garantire all’operatore la possibilità di giustificare la propria offerta attraverso un confronto effettivo e trasparente, in ossequio ai principi di buona fede, leale collaborazione e proporzionalità.
Sebbene non sia richiesto un obbligo assoluto di perfetta corrispondenza tra i chiarimenti sollecitati e le ragioni poste a fondamento dell’eventuale esclusione, non può nemmeno ammettersi che la stazione appaltante ometta del tutto il confronto su aspetti essenziali, formulando un giudizio negativo senza un’adeguata istruttoria. L’efficienza dell’azione amministrativa e l’esigenza di celerità non possono legittimare l’elusione delle garanzie partecipative, soprattutto laddove vi sia in gioco la selezione dell’offerta migliore sul piano tecnico-economico.
Conclusioni
La giurisprudenza più recente ha quindi riaffermato la centralità di una valutazione complessiva e sintetica dell’offerta economica, che tenga conto della coerenza interna dell’elaborato e della sua idoneità a garantire il risultato contrattuale.
L’anomalia dell’offerta non va ricercata in singole voci isolate, ma deve emergere in modo evidente dall’analisi dell’intera proposta.
In questo contesto, il giudizio di anomalia assume una natura propriamente tecnico-discrezionale, che impone all’amministrazione una rigorosa istruttoria, ma che al contempo attribuisce alla stessa un potere valutativo non sindacabile se non in presenza di gravi vizi logici o procedimentali. Si tratta di un equilibrio delicato, in cui la tutela della concorrenza e dell’efficienza amministrativa deve coniugarsi con il rispetto delle garanzie partecipative e del principio del risultato.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 07/08/2025

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