Revoca della gara e sindacato del giudice amministrativo
La ricorrente aveva partecipato a procedura di gara per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani nel 2018. In tale gara si trovava al secondo posto della graduatoria provvisoria, ma l’impresa prima graduata è stata esclusa, lasciandola quale unico partecipante.
Tale procedura veniva sospesa ed il Comune procedeva ad affidare il servizio per periodi più brevi.
Nel 2022 il Comune pubblica nuova gara, il cui esito viene impugnato in quanto la gara è stata conclusa mentre la gara bandita del 2018 era sospesa.
In effetti il Comune revoca la gara del 2018 dopo l’aggiudicazione provvisoria della procedura aperta indetta nel 2022.
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 16/12/2022, n. 7846 respinge il ricorso ricordando che il sindacato del giudice amministrativo deve accertare eventuali aspetti che evidenzino l’irragionevolezza o il travisamento istruttorio nell’azione della P.A:
L’Amministrazione ha agito nella dichiarata applicazione dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 che, al comma 1, prevede: “1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo”.
Giova rammentare che il provvedimento di revoca non è rimesso a ipotesi tipiche ed è ampiamente discrezionale; il relativo potere trova fondamento nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) che impone alla P.A. di adeguare la propria azione allo specifico interesse pubblico perseguito in rapporto anche alle modificazioni delle circostanze esterne o anche all’esito di una rinnovata valutazione (Consiglio di Stato sez. V, 14/07/2022, n.5991; T.A.R. Bari, Puglia, sez. III, 20/01/2022, n.115; T.A.R. Napoli, Campania, sez. I, 01/12/2021, n.7714).
Innanzi a un siffatto potere discrezionale, il sindacato del G.A. conosce i ben noti limiti che gli impongono di limitarsi ad aspetti che evidenzino l’irragionevolezza o il travisamento istruttorio nell’azione della P.A.
Tali elementi sono senz’altro assenti nel caso specifico, essendosi dato atto delle specifiche ragioni alla base della rinnovata valutazione dell’interesse pubblico.
In particolare, l’intervenuto dissesto del Comune – pur in epoca appena precedente alla delibera di indizione della gara – è senz’altro un elemento valorizzabile nel senso di evitare di impegnarsi per un periodo lungo (7 anni) e di modificare la modalità di gestione del servizio mediante la costituzione del sub ambito distrettuale e di una società ‘in house’ al servizio dedicata (v. in senso analogo, T.A.R. Napoli, Campania, sez. VIII, 14/11/2019, n.5368).
Peraltro, appare solida e immune da vizi anche l’argomentazione secondo cui la gara è divenuta, comunque, inattuale in rapporto alla sua sospensione e ai successivi affidamenti temporanei, circostanze che impongono una riparametrazione della procedura a un tempo più breve e non a quello originariamente previsto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 16/12/2022 di Roberto Donati
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