Fino al 31.12.2023 è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara, delle clausole di revisione dei prezzi

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Si riporta di seguito l’articolo 29 del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4- Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli  effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008), pubblicato nella GU n.21 del 27-1-2022.

Da evidenziare come l’articolo 29 si applichi indistintamente “alle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, dunque non solo agli appalti di lavori.

Da segnalare altresì ( comma 11)  come, nei limiti delle risorse stanziate per ogni  intervento,  nelle more della determinazione dei prezzari  regionali, le stazioni  appaltanti,  per  i  contratti relativi a lavori, possano, per determinare  il  costo dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  ai  sensi dell’articolo 23, comma 16 del Codice,  incrementare  autonomamente ( o ridurre ) le  risultanze  dei  prezzari regionali,  sulla base degli  esiti  delle  rilevazioni,  effettuate  dal  Ministero   delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili su  base  semestrale.

Art. 29

 

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

 

1.Fino  al  31  dicembre  2023,  al  fine  di   incentivare   gli investimenti pubblici, nonche’ al fine di far  fronte  alle  ricadute economiche  negative  a  seguito  delle  misure  di  contenimento   e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di  affidamento  dei  contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui  si  indice  la  procedura  di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi  o  di  avvisi,  qualora  l’invio  degli inviti a presentare le offerte sia  effettuato  successivamente  alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le seguenti disposizioni:

a) e’ obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste  dall’articolo  106,comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e  dal  terzo periodo del medesimo comma 1;

b) per i contratti relativi ai lavori,  in  deroga  all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell’anno  di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita’ sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In  tal  caso  si procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di  cui al comma 7.

2.L’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il  Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita’  sostenibili,  definisce  la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei  materiali di costruzione di cui alla lettera b)  del  comma  1,  anche  per  le finalita’ di cui all’articolo 133, comma 6, del  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il  31  marzo  e  il  30  settembre  di ciascun anno, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita’ sostenibili procede alla determinazione con  proprio  decreto,  sulla base  delle  elaborazioni  effettuate  dall’Istituto   nazionale   di statistica, delle  variazioni  percentuali  dei  singoli  prezzi  dei materiali  da  costruzione  piu’  significativi  relative  a  ciascun semestre.

3.La compensazione di cui al comma 1, lettera b)  e’  determinata applicando la percentuale di variazione  che  eccede  il  cinque  per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati  nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al  decreto  di cui al comma 2, secondo periodo,  e  nelle  quantita’  accertate  dal direttore dei lavori.

4.A pena  di  decadenza,  l’appaltatore  presenta  alla  stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,  lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui  al  comma  2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante  verifica  l’eventuale  effettiva  maggiore onerosita’ subita  dall’esecutore,  e  da  quest’ultimo  provata  con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato  dall’esecutore,  rispetto  a  quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.  Il direttore dei lavori verifica altresi’ che  l’esecuzione  dei  lavorisia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosita’ provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata  nel  decreto di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,  la  compensazione   e’ riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all’80 per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  dall’esecutore  una maggiore onerosita’ relativa ad una variazione percentuale  superiore a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   e’ riconosciuta nel limite massimo pari alla  variazione  riportata  nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola  parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80  per  cento  di detta eccedenza.

5.Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

6.La compensazione non e’ soggetta al ribasso  d’asta  ed  e’  al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7.Per le finalita’ di cui al comma  1,  lettera  b),  si  possono utilizzare le somme appositamente accantonate per  imprevisti,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro  economico di ogni intervento, in misura  non  inferiore  all’1  per  cento  del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le  somme  relative  agli impegni contrattuali gia’ assunti,  nonche’  le  eventuali  ulteriori somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo   stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

Possono altresi’ essere utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla base delle norme vigenti, nonche’ le somme  disponibili  relative  ad altri interventi ultimati di competenza  dei  soggetti  aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi  collaudi  ed  emanati  i certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino  al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse  di  cui  al comma 7 del presente articolo e limitatamente  alle  opere  pubbliche finanziate, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche’  dal  Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla  copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione  di  cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente  disponibili  e  che  costituiscono  limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo  di  cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il decreto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresi’, le modalita’ di accesso al  fondo  per le finalita’ di cui al presente comma.

9.Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell’adozione di provvedimenti di revoca dei  finanziamenti statali relativi  a  interventi  di  spesa  in  conto  capitale,  con esclusione di quelle relative al PNRR  di  cui  al  regolamento  (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di  cui  al  regolamento  (UE)  2020/2221  del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  dicembre  2020,  al  Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al  PNRR,  di   cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.  101,  sono  versate all’entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente riassegnate  al  Fondo  di  cui  all’articolo   7,   comma   1,   del decreto-legge n. 76 del 2020.

10.Il Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge  n. 76 del 2020 e’ incrementato di 40 milioni di euro per l’anno  2022  e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024,  interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera  b),  per  le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi  oneri  si  provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di  cui  al  Fondo  di parte capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

11.Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,  nelle more della determinazione dei prezzari  regionali  secondo  le  linee guida di cui al comma 12, le stazioni  appaltanti,  per  i  contratti relativi a lavori, possono, ai fini della  determinazione  del  costo dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni  ai  sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18  aprile  2016, n.  50,  incrementare  ovvero  ridurre  le  risultanze  dei  prezzari regionali di cui al comma 7 del  medesimo  articolo  23,  in  ragione degli  esiti  delle  rilevazioni,  effettuate  dal  Ministero   delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili su  base  semestrale  ai sensi del comma 2 del presente articolo.

12.Al  fine  di  assicurare  l’omogeneita’  della  formazione   e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’articolo0 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, adottato, entro  il  30 aprile  2022,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici e dell’Istituto  nazionale  di  statistica,  nonche’  previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.

13.Per le medesime finalita’ di  cui  al  comma  1,  all’articolo 1-septies,  comma  8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ inserito, in fine, il seguente  periodo:  «Ai  fini  dell’accesso  al Fondo, i giustificativi da allegare  alle  istanze  di  compensazione consistono unicamente  nelle  analisi  sull’incidenza  dei  materiali presenti all’interno di lavorazioni  complesse,  da  richiedere  agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/01/2022 di Roberto Donati

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