La remunerazione dell’impresa ausiliaria non rientra tra le spese generali!
La remunerazione dell’impresa ausiliaria non rientra tra le spese generali.
Nell’accogliere il ricorso Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 22/ 03/ 2021, n.432 così si esprime in merito alla corretta allocazione della voce di costo relativa alla remunerazione dell’impresa ausiliaria:
2.2.2.Effettuata tale precisazione, osserva il Tribunale che effettivamente deve riconoscersi che nel documento “Tabelle analitiche giustificazione prezzi”, la ………….ha omesso di indicare la remunerazione della Ditta ausiliaria ………………….(che, in base al contratto di avvalimento del 14.04.2020 , si era impegnata “a mettere a disposizione dell’impresa avvalente le seguenti risorse: …………..), ossia uno degli elementi fondanti l’offerta – peraltro incidente in maniera considerevole su un ridotto utile (4%) della stessa – pari al 3% del valore dell’appalto.
Tale circostanza evidenzia, già di per sé l’erroneità, e quindi l’illegittimità, del giudizio di congruità effettuato dalla S.A. in ordine alle giustificazioni fornite dalla aggiudicataria, in assenza della indicazione di una fondamentale voce di costo dell’offerta.
Quanto alla possibilità che la voce di costo inerente la remunerazione della Impresa Ausiliaria sia compresa, implicitamente o esplicitamente all’interno delle spese generali – pur se tale circostanza non si evince dai documenti esibiti dal R.U.P. in via istruttoria (per le ragioni ut supra indicate) e valutati nell’esame delle giustificazioni – il Tribunale ritiene che ciò non sia consentito dall’art. 32 D.P.R. n. 207/2010; peraltro, le spese generali di norma rappresentano spese accessorie a precisi costi dell’impresa con la conseguenza che, semmai nell’ambito delle spese generali, potrebbero rientrare le spese accessorie – aggiuntive – all’elemento del costo del contratto di avvalimento che, per sua natura è oneroso, in quanto, trattandosi di contratti stipulati tra operatori economici che perseguono lo scopo di lucro, è difficilmente ipotizzabile l’assenza di un carattere di onerosità del negozio in questione, trattandosi, in ogni caso, di rapporti di impresa (cfr. C.G.A.R.S., ordinanza 19 febbraio 2016, n. 497; Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 23/2016).
Sull’ applicabilità del D.P.R. n. 207/2010, il comma 4 dell’art. 216 del D. Lgs.n. 50/2016 e ss.mm. stabilisce che “. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” e, quindi anche l’art.32 citato.
Peraltro, nella fattispecie dedotta in giudizio, ad escludere che la remunerazione della Impresa Ausiliaria della ………….. possa essere ricompresa nelle spese generali sostenute, ostano anche ragioni di carattere sostanziale, avuto riguardo alla natura e all’oggetto del contratto di avvalimento stipulato con la Società …………….., essendo lo stesso di tipo finanziario e tecnico – operativo (……….).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/03/2021 di Roberto Donati
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