Nessun punteggio per le opere aggiuntive non previste nell’offerta a base d’asta

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Nessun punteggio per le opere aggiuntive non previste nell’offerta a base d’asta

Le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, questo per evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori progettuali. È quanto ribadito dall’Anac in un atto del presidente Giuseppe Busia approvato al termine dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico del comune di Morcone, nel beneventano. 

Nessun punteggio per le opere aggiuntive non previste nell’offerta a base d’asta

Le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, questo per evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori progettuali. È quanto ribadito dall’Anac in un atto del presidente Giuseppe Busia approvato al termine dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico del comune di Morcone, nel beneventano. 

I rilievi Anac

Per l’Autorità, nel bando di gara riguardante la palestra, non ci sono criticità tali da portare, come nel caso del primo bando, alla revoca del finanziamento. Anche nel caso della palestra è prevista la possibilità per le imprese partecipanti di apportare modifiche al progetto esecutivo posto a base di gara, ma in questo caso l’ampiezza delle modifiche consentite non pare tale da comportare uno stravolgimento. I rilievi dell’Autorità qui riguardano il fatto che il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) aggiudicatario abbia incluso numerose offerte aggiuntive nella propria offerta grazie alle quali avrebbe ottenuto la gara. 

Il codice appalti, ricorda Anac, stabilisce che, in caso di lavori aggiudicati col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base della gara. L’assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduce a una duplice valutazione del ribasso e a una inevitabile distorsione. Nel verbale di gara, sottolinea Anac, non è chiarito se le offerte aggiuntive siano state oggetto di valutazione.

Inoltre l’Autorità osserva che, stando alla documentazione presentata dalle imprese aggiudicatarie, le opere aggiuntive sono state inserite per ovviare a lacune del progetto posto a base di gara: è previsto che la nuova palestra sia realizzata su un pendio e in prossimità di un muro di contenimento stradale. La costruzione dell’opera comporterà uno scavo che potrebbe compromettere la stabilità della scarpata e, come rilevato dallo stesso raggruppamento di imprese nell’offerta, il progetto esecutivo non prevede alcun intervento per ovviare a questo problema. Da qui la proposta dell’impresa di realizzare una paratia di pali in prossimità del muro di sostegno stradale. Secondo Anac, l’inserimento della paratia non è una variante tale da stravolgere il progetto ma neanche può essere derubricata, come sostiene il Responsabile del progetto, a una mera sistemazione esterna. Si tratta infatti di un’opera di contenimento che, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie.

Conclusioni

Anac sollecita il Comune a rivalutare gli atti di gara in relazione alla effettiva valorizzazione delle offerte aggiuntive dell’impresa aggiudicataria, e in generale di tutti gli operatori economici partecipanti, e ad effettuare ogni opportuna valutazione rispetto alle lacune e al possibile errore progettuale. Il termine per trasmettere all’Anac gli esiti della valutazione è di trenta giorni, trascorsi i quali l’Autorità avvierà il procedimento sanzionatorio e il deferimento al Consiglio.

Fonte: ANAC del 08/07/2022

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