Esclusione per mancata allegazione delle “analisi dei prezzi senza prezzi”, sebbene presente il “computo metrico delle sole migliorie non estimativo”. La clausola è nulla
Durante la fase di valutazione dell’offerta tecnica l’impresa viene esclusa perché il computo metrico (non estimativo) delle migliorie era privo dell’Analisi dei nuovi Prezzi, come richiesto dal Disciplinare di Gara a pena di esclusione della procedura di gara”
L’esclusione secondo la ricorrente è una misura del tutto sproporzionata, basata esclusivamente sulla mancata allegazione delle “analisi dei prezzi senza prezzi”, sebbene all’offerta tecnica fosse stato puntualmente allegato il “computo metrico delle sole migliorie non estimativo”, documento, quest’ultimo, già “pienamente idoneo a rappresentare compiutamente il contenuto tecnico delle migliorie offerte”.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 26/06/2026, n. 4110 accoglie il ricorso e dichiara nulla la clausola:
8. – Il ricorso è fondato va accolto per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.
9. – Merita di essere condiviso il motivo sub II.
10. – L’esclusione della ricorrente dalla procedura deve ritenersi illegittima, infatti, siccome disposta in applicazione di una clausola del disciplinare (punto 17, lett. G, cit.) nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
La suddetta disposizione, invero, prevede illegittimamente che possa assurgere a motivo di estromissione dalla gara una carenza documentale meramente formale e priva di concreta incidenza sulla completezza e valutabilità dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente.
10.1. – Non può condividersi, sul punto, lo sforzo interpretativo compiuto dalla ricorrente nel motivo sub I, volto a prospettare un’applicazione restrittiva della clausola escludente contenuta nel cit. punto 17, lett. G del disciplinare, tesa a renderla compatibile con il principio di tassatività; trattasi di una lettura della clausola sfornita, infatti, di base testuale, atteso l’inequivoco tenore letterale della disposizione, insuscettibile di essere “forzata” nei sensi pretesi da parte ricorrente, essendo evidente che la comminatoria di esclusione ivi contenuta è riferita anche alla omessa allegazione delle sole “analisi (senza prezzi)”.
10.2. – Deve convenirsi, invece, con la tesi di parte ricorrente, rimasta tra l’altro priva di replica, secondo cui il contenuto del documento omesso – le “analisi (senza prezzi)” delle opere previste nelle migliorie – è privo, a ben vedere, di un autonomo valore informativo, in quanto integralmente “assorbito”, in sostanza, dal computo metrico non estimativo. Quest’ultimo documento – unitamente alla relazione tecnica, anch’essa allegata all’offerta – racchiude, infatti, tutti gli elementi descrittivi, qualitativi e quantitativi delle migliorie e (se completo) assolve alla medesima funzione dell’analisi delle migliorie (senza prezzi), inglobandone le informazioni e assumendo, ove previsto a pena di esclusione, la natura di elemento “essenziale” dell’offerta tecnica (T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, 25 maggio 2020, n. 741).
10.3. – Nel caso di specie il computo metrico non estimativo è stato regolarmente presentato; quel che formalmente difetta è un documento (analisi prezzi senza prezzi) che, per un verso, è contenuto anche nella busta contenente l’offerta economica (dove reca però anche i prezzi); per altro verso, e soprattutto, consterebbe di elementi che sono comunque già compiutamente evidenziati nelle relazioni recanti il contenuto dell’offerta tecnica, e, in particolare, nello stesso computo metrico non estimativo allegata a quest’ultima.
10.4. – Ne deriva, conseguentemente, che l’impugnata estromissione dalla procedura si fonda sull’omessa allegazione all’offerta tecnica di un documento tutt’altro che essenziale, la cui assenza è pienamente “compensata” dalla produzione del computo metrico non estimativo (e dalla relazione tecnica).
L’esclusione, in altri termini, è stata disposta per un disallineamento di tipo meramente formale e documentale, ma non certo per una carenza in termini sostanziali di un elemento strutturale dell’offerta, e ciò dal momento che, in disparte il computo metrico estimativo allegato all’offerta economica, i dati richiesti (analisi senza prezzi) erano concretamente presenti, o comunque ictu oculi ricavabili, dal ridetto computo metrico non estimativo e dalla relazione allegata alla stessa offerta tecnica, con la conseguenza che essi formano, in definitiva, parte integrante di quest’ultima.
10.5. – Su tali presupposti deve ritenersi che la sanzione espulsiva, e, a monte, la suindicata clausola escludente del disciplinare (punto 17, lett. G), in pedissequa applicazione della quale l’esclusione è stata disposta, apertamente confligga con il principio di tassatività delle cause esclusione, oggi codificato nell’art. 10, d.lgs. n. 36/202, la cui operatività – esclusa nei casi previsti dall’art. 10 cit. e per le clausole che riguardino “elementi essenziali dell’offerta tecnica” (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 27/10/2025, n. 682) – si impone, di contro, per consolidata giurisprudenza, nei casi, come quello di specie, in cui si controverta di “clausole che impongono adempimenti formali” (Cons. Stato, Sez. V, 4/8/2021, n. 5750), ovvero venga in rilievo il “mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa” (Cons. Stato, Sez. IV, 28/8/2024, n. 7296).
10.6. – Conclusivamente, la rimarcata insuperabilità del dato letterale della disposizione escludente – stante l’assenza, nella specie, di ambiguità o incertezze interpretative indotte dalla formulazione della clausola (Cons. Stato Sez. V, 11/03/2026, n. 1981) – conduce, in accoglimento del motivo di ricorso sub II, alla declaratoria di nullità della predetta disposizione espulsiva (punto 17, lett. G, del disciplinare) e alla conseguente illegittimità, in via derivata, del provvedimento di esclusione, su di essa interamente fondato, del quale va pertanto disposto l’annullamento.
11. – Il ricorso, per le ragioni anzidette, va dunque accolto.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 29/06/2026

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