La mancata dichiarazione della volontà di far ricorso al subappalto “necessario” non può essere oggetto di soccorso istruttorio

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La mancata dichiarazione del concorrente partecipante ad una procedura di evidenza pubblica, della volontà di far ricorso al subappalto c.d. necessario, non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11596; id. 28 marzo 2023, n. 3180; in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2026, n. 99; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 9 febbraio 2026 n. 2445).

Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 29/06/2026, n. 1916.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 30/06/2026

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