I provvedimenti amministrativi di secondo grado che incidono sull’aggiudicazione definitiva devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento

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I provvedimenti amministrativi di secondo grado che incidono sull’aggiudicazione definitiva – in quanto idonea ad attribuire alla parte ricorrente il bene della vita – devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273), che si impone, in modo particolare, qualora i presupposti della revoca e/o dell’annullamento siano motivate sulla base di valutazioni discrezionali e tecniche.

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Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 06/03/2024, n. 900:

Sono meritevoli di accoglimento il primo e l’ultimo motivo di ricorso.

E invero, i provvedimenti amministrativi di secondo grado che incidono sull’aggiudicazione definitiva – in quanto idonea ad attribuire alla parte ricorrente il bene della vita – devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273), che si impone, in modo particolare, qualora, come nel caso che ci occupa, i presupposti della revoca e/o dell’annullamento siano motivate sulla base di valutazioni discrezionali e tecniche, puntualmente confutate dall’aggiudicataria sia in ordine al fatto presupposto, sia con riferimento alla ponderazione degli interessi in conflitto.

Con il quarto motivo di ricorso, infatti, parte ricorrente ha confutato sia la necessità di modificare il progetto esecutivo in base alle indicazioni dell’Autorità di bacino del 13 maggio 2020, sia l’esigenza di procedere alla revisione dei prezzi in base al nuovo tariffario regionale, nonché la rispondenza della riedizione della gara con i solleciti dell’amministrazione regionale intimata.

Tale carenza motivazionale va altresì ormai ponderata, tenendo conto anche dell’immanenza del principio di risultato previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 (cui, ad avviso del Collegio, occorre attribuire valenza ricognitiva e non innovativa) – secondo cui “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza –, che sembra frustrato dalla scelta dell’amministrazione resistente senza un’adeguata rappresentazione della ragioni volte a giustificarla.

In conclusione, previo assorbimento del secondo e del terzo motivo articolati in via subordinata, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 06/03/2024 di Roberto Donati

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