Il nuovo codice degli appalti: limiti e possibilità nelle forme di stipulazione contrattuale

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Il dibattito sulle modalità di stipulazione dei contratti nell'ambito degli appalti pubblici ha preso una svolta significativa con l'introduzione del D.Lgs. 36/2023, che ha ridefinito le regole del gioco. Il cuore del quesito si focalizza sull'art. 18 comma 1 primo capoverso di questo nuovo decreto, il quale prevede quattro diverse forme di stipulazione contrattuale: la modalità elettronica, la forma pubblica amministrativa, l'atto pubblico notarile informatico e la scrittura privata.

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Tuttavia, la questione diventa particolarmente intricata quando ci si sofferma sul secondo capoverso dell'art. 18 comma 1, il quale riguarda le procedure negoziate e gli affidamenti diretti. In questo caso, la forma di stipulazione indicata è la "corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere". La mancanza di chiarezza nella formulazione di questo capoverso solleva interrogativi cruciali sul carattere vincolante o facoltativo di questa disposizione.

Il quesito che si pone è se la corrispondenza, pur essendo menzionata, costituisca un obbligo o semplicemente una facoltà rispetto alle altre forme precedentemente elencate. La mancanza di espressioni quali "anche" o "in alternativa" rende difficile una comprensione inequivocabile di questa disposizione normativa.

La risposta fornita dal MIT con il parere n. 2341 del 26/02/2024, però, disinnescando l'eventuale confusione, si schiera chiaramente dalla parte della negatività. La finalità del nuovo Codice sembra essere quella di semplificare le procedure sotto-soglia europea, indicando chiaramente che le forme di stipulazione contrattuale elencate nel primo capoverso dell'art. 18 comma 1 non possono essere estese alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti.

La chiarezza della risposta si fonda sulla lettura accurata del primo comma dell'art. 18, il quale, oltre a prevedere le forme di stipulazione, dedica uno spazio specifico al trattamento delle procedure negoziate e degli affidamenti diretti. La conclusione, quindi, è che le forme di stipulazione indicate nel primo capoverso, inclusa la forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, non sono utilizzabili per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.

In conclusione, la chiarezza normativa è essenziale per garantire una corretta applicazione delle disposizioni legislative. Il Nuovo Codice degli Appalti, nonostante l'introduzione di nuove regole, sembra delineare con precisione i confini delle forme di stipulazione contrattuale, riservando particolare attenzione alle peculiarità delle procedure negoziate e degli affidamenti diretti.

La redazione di TuttoGare PA del 07/03/2024

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