Il Decreto Pnrr e le nuove regole negli appalti in materia di lavoro

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Il decreto Pnrr (Dl 19/2024), pubblicato sulla G.U. n. 52 del 02/03/2024, ha introdotto all’art.29 una nuova regola nel contesto delle misure anti-dumping contrattuale, particolarmente impattante nella gestione degli appalti. L'articolo 29 del Dlgs 276/2003 impone agli appaltatori e subappaltatori di garantire al personale un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti più diffusi nella zona e nel settore correlato alle attività appaltate. L'obiettivo è prevenire l'uso improprio degli appalti per abbassare i costi del lavoro, attraverso accordi collettivi incoerenti con le attività appaltate e retribuzioni insufficienti.

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La norma si applica al personale impiegato nell'appalto e subappalto, inclusi coloro che lavorano attraverso accordi contrattuali con soggetti esterni. Il trattamento economico complessivo deve essere almeno pari a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali più applicati nel settore e nella zona. Le imprese hanno la libertà di scegliere il contratto collettivo da applicare, ma devono adeguare i trattamenti economici alle soglie definite negli accordi di riferimento, se superiori.

La legge non fa riferimento alle organizzazioni sindacali più rappresentative, ma richiede la ricerca degli accordi "maggiormente applicati" nel settore e nella zona correlata alle attività svolte nell'appalto. Questo criterio, sebbene efficace nel contrastare la concorrenza sleale, potrebbe generare incertezze applicative, richiedendo un'individuazione caso per caso e lasciando spazio a interpretazioni divergenti. Nonostante ciò, la normativa si prefigge di impedire alle imprese di utilizzare il costo del lavoro come leva di competitività nelle gare d'appalto privato.

La redazione di TuttoGare PA del 06/03/2024

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