Il consiglio di stato e il principio di rotazione

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Il Consiglio di Stato chiarisce, con una recentissima sentenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 24/ 05/ 2021, n.3999) che nel caso in cui una amministrazione  indica una procedura di avviso pubblico aperta a tutti gli operatori economici non si debba applicare il principio di rotazione.

Trattasi, secondo i Giudici, di orientamento ormai consolidato in quanto l’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede come le stazioni appaltanti abbiano sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36 cit.); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. 

Nella fattispecie, la procedura di gara non risultava riconducibile a una procedura negoziata ristretta in quanto il procedimento veniva svolto sulla piattaforma M.E.P.A., attraverso richiesta di offerta rivolta a tutti gli operatori iscritti al portale telematico.

Tale procedura, secondo il Giudice, rappresentava la volontà di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore interessato, e la contestuale esclusione di qualsiasi intervento dell’amministrazione appaltante nella fase di selezione o individuazione preliminare degli operatori economici da invitare alla procedura.

Dunque, nonostante la gara presentasse profili peculiari assimilabili ad una sorta di procedura mista (ordinaria e negoziata) non ricorreva, secondo il Consiglio, la 

motivazione alla base del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti che ha come fine quello di evitare il consolidamento di una posizione di vantaggio in capo al gestore uscente consistente soprattutto nell’acquisizione di informazioni utili ai fini della presentazione dell’offerta.

Il Consiglio di stato si è definitivamente pronunciato affermando che quando è intenzione di una Amministrazione procedere attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate (in tal senso si veda il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, 12 febbraio 2018, n. 361, sulle «Linee guida» dell’Anac aggiornate sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 56 del 2017).

Autore: Redazione TuttoGare del 28/05/2021

 

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