Offerte: possibile correggere errore in caso di inesattezza nel bando

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La presenza di errore materiale in fase di offerta può essere sanata “soltanto se sia univocamente riconoscibile come tale”: tanto afferma il Tar Lazio Roma, sezione terza-quater, con la sentenza del del 14 luglio 2021 n. 8420.

Nella fattispecie in esame il ricorrente eccepiva come   la stazione appaltante avesse introdotto una modifica essenziale della lex specialis, con unità di misura indicata in millìlitri anziché in pezzi al fine  dell'individuazione del fabbisogno e del prezzo a base d'asta, prima attraverso pubblicazione di chiarimenti e infine  con rettifica.

 In un allegato al disciplinare di gara si indicava  «Pz» (pezzi) come unità di misura di riferimento, mentre un allegato al capitolato tecnico precisava che l'unità di misura era quella del millìlitro.

Da questa difformità, secondo il ricorrente, scaturiva l’errore di caricamento dell’offerta che ha portato infine all’esclusione.

I giudici si sono soffermati sul  tema della rettifica dell'errore materiale affermando che “ciò che si richiede al fine di poter identificare un errore materiale e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l'espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale”.

Deve trattarsi dunque, di un «errore ostativo», conseguenza  di una svista tale da determinare una divergenza tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, rilevabile oggettivamente  dall'atto stesso e riconoscibile come errore palese, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo.

Requisito sufficiente è quindi la riconoscibilità ad “escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto”. 

Conclude infine il Tar stabilendo che la eventuale rettifica di tali errori può essere considerata ammissibile a condizione che non si sostanzi in “operazioni manipolative e di adattamento dell'offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l'affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, con conseguente necessità di prevenire possibili controversie sull'effettiva volontà dell'offerente”.

La redazione di TUTTOGARE PA

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