Per l’utilizzo dell’“inversione procedimentale” l’art.107 non prevede alcuna predeterminazione dei casi in base a cui avvalersi di tale modulo, e risulta sufficiente la sua indicazione nella lex specialis

Per l’utilizzo del meccanismo dell’“inversione procedimentale”, sulla base della previsione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – non è necessaria alcuna predeterminazione dei casi e dei criteri in base a cui avvalersi di tale modulo, ma risulta sufficiente la preventiva indicazione nella lex specialis della possibilità di avvalersi discrezionalmente di tale facoltà.
Lo ricorda Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 14/10/2025, n. 423:
Non sono persuasive, infine, le argomentazioni con cui parte ricorrente lamenta l’illegittima utilizzazione del meccanismo dell’“inversione procedimentale”, invero correttamente impiegato dalla Commissione giudicatrice conformemente alla previsione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
E’ stato evidenziato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224) che la possibilità di fare ricorso all’“inversione procedimentale” è prevista dalla Direttiva (UE) 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, per i settori ordinari (art. 56, paragrafo 2) e nella Direttiva (UE) 2014/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, per i settori speciali (art. 76, paragrafo 7). Nell’ordinamento nazionale, in particolare, l’“inversione procedimentale” è stata introdotta per la prima volta dall’art. 103, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 2016 n. 50 che ne consentiva l’utilizzo per i soli appalti nei settori speciali; successivamente, la Legge 14 giugno 2019, n. 55, nel modificare, in sede di conversione, l’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, ne ha esteso l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, anche ai settori ordinari, e il termine è stato oggetto di successive proroghe finché, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, l’“inversione procedimentale” è stata definitivamente consentita, a regime, sempre in via facoltativa a discrezione della Stazione Appaltante, per tutte le procedure aperte (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224), con la seguente previsione: “Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente” (art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36).
L’“inversione procedimentale” interviene sull’ordinaria scansione delle fasi della procedura di affidamento di contratti pubblici che prevede l’apertura, per prime, delle buste contenenti la documentazione amministrativa, comprovante il possesso dei requisiti che le imprese partecipanti devono possedere per partecipare alla gara. Tale documentazione viene sottoposta a verifica e, nel caso di documentazione irregolare o incompleta, è attivato il soccorso istruttorio. Si procede, poi, all’esclusione dei concorrenti che non hanno presentato documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Vengono, quindi, aperte le buste contenenti le offerte dei concorrenti rimasti in gara e, in base al valore delle offerte economiche presentate e al numero degli offerenti, si calcola la soglia di anomalia. Escluse le offerte anomale, si procede alla formazione della graduatoria, alla predisposizione della proposta di aggiudicazione e alla verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto individuato quale miglior offerente; superata positivamente tale verifica, viene adottato il provvedimento di aggiudicazione (in questi termini ancora Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224).
Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la Stazione Appaltante che intenda utilizzare nelle procedure aperte il meccanismo dell’“inversione procedimentale” prevede negli atti di gara che – in deroga all’ordinaria scansione sopra descritta – le offerte dei concorrenti siano esaminate prima della verifica della documentazione comprovante l’idoneità a partecipare alla gara; dunque, per effetto dell’inversione procedimentale, il momento di valutazione delle offerte è anteposto a quello della verifica della documentazione amministrativa, e la finalità della disposizione è quella di semplificare e accelerare l’iter di gara e di ridurre il possibile contenzioso: qualora la Stazione Appaltante dichiari nel bando di volersi avvalere dell’inversione procedimentale, non sarà necessario effettuare nei confronti di tutti gli offerenti il controllo della documentazione amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224).
Nel caso di specie, la Stazione Appaltante si è avvalsa dell’“inversione procedimentale”, prevedendo tale opzione negli atti di gara – precisamente all’art. 23 del Disciplinare di Gara (“Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all’inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell’anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria”) – e, quindi, principiando la scansione procedimentale dallo scrutinio delle offerte tecniche.
Ebbene, a giudizio del Collegio, l’utilizzo del meccanismo dell’“inversione procedimentale”, oltre che attivato conformemente alla previsione di cui all’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – non risultando dalla disposizione normativa necessaria alcuna predeterminazione dei casi e dei criteri in base a cui avvalersi di tale modulo, ma risultando sufficiente la preventiva indicazione nella lex specialis della possibilità di avvalersi discrezionalmente di tale facoltà –, non ha prodotto alcun effetto esiziale nei confronti della ricorrente, dal momento che un eventuale scrutinio della documentazione amministrativa preliminare rispetto a quello dell’offerta tecnica e dell’offerta economica per entrambi i lotti non avrebbe spostato i termini della questione della inammissibilità delle offerte in quanto ‘condizionate’.
Ed infatti, anche laddove la Stazione Appaltante avesse utilizzato la scansione procedimentale ordinaria, la procedura di gara per la ricorrente si sarebbe comunque arrestata alla fase della valutazione delle offerte tecniche (anche se esaminate successivamente alla verifica della documentazione amministrativa), in ragione del carattere ‘condizionato’, quindi, inammissibile delle stesse.
Non persuade la tesi sostenuta da parte ricorrente, secondo cui il preliminare esame della documentazione amministrativa avrebbe consentito alla Commissione giudicatrice di «avvedersi della dichiarazione espressamente contenuta nella Domanda di partecipazione con cui la Società ha confermato l’impegno ad “accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara”».
Tale impegno asseritamente “incondizionato”, infatti, sarebbe risultato comunque in stridente contrasto con quanto contenuto nelle offerte tecniche, sia sotto il profilo della proposta di un impegno contrattuale ancorato ad uno schema modificativo rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante nella lex specialis di gara, sia sotto il profilo della evidente non univocità del regolamento negoziale proposto.
In conclusione, quindi, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 14/10/2025 di Roberto Donati

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