Negli appalti di servizi e forniture non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza

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Negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto.

 
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Lo ribadisce Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13/10/2025, n. 1638:

  1. Nell’ambito dei raggruppamenti temporanei, occorre distinguere tra requisiti di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione: “- i requisiti di qualificazione, ossia i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione dell’appalto messo a gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione della capacità del concorrente di realizzare la commessa eventualmente aggiudicatogli; – la quota di partecipazione rappresenta la percentuale di “presenza” della singola impresa all’interno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti della stazione appaltante, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell’appalto; – la quota di esecuzione è la parte di lavoro, servizio o fornitura che verrà effettivamente realizzato da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, nel caso di affidamento dell’appalto” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 maggio 2022, n. 4425).
  2. Di conseguenza la quota di partecipazione al raggruppamento è profilo diverso dalla quota dei lavori/servizi che l’impresa s’impegna ad eseguire, indicando – in particolare- anche la misura di responsabilità che l’impresa assume nei confronti della stazione appaltante e che, in quanto tale, non può non riguardare l’insieme dei lavori che sono oggetto di affidamento (anche se del caso subappaltati).
  3. Soccorre sul punto l’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale stabilisce che “per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
  4. Disposizione questa ultima che consente, pertanto, la libera determinazione della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun associato purché siano rispettati i requisiti di qualificazione dal medesimo posseduti.
  5. Ne deriva, occorre ribadire, che negli appalti di servizi e forniture “non vige ex legeil principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n.39).
  6. E, infatti, i servizi, diversamente dai lavori, anche se realizzati in unico lotto, non possono essere suddivisi e, quindi, non può trovare applicazione il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza.
  7. Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha concluso che “Negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex legeil principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialisdella gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte 11 delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto” (cfr. Delibera ANAC, 20.7.2023, n. 365).
  8. La lex specialis– diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente- ben potrà richiedere la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione oppure potrà prevedere i requisiti di capacità tecnica in capo all’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/10/2025 di Roberto Donati

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