FOCUS “I nuovi CAM edilizia tra obblighi ambientali e progettazione sostenibile nel Codice dei contratti pubblici”
1. Inquadramento normativo e finalità del nuovo decreto
Con il Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025, recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”, il legislatore ha proceduto a un aggiornamento organico della disciplina dei CAM edilizia, destinato a trovare applicazione a partire dal 2 febbraio 2026.
Il nuovo provvedimento ha sostituito integralmente il decreto ministeriale 23 giugno 2022, n. 256, nonché il successivo decreto correttivo del 5 agosto 2024, inserendosi nel quadro delineato dal Codice dei contratti pubblici e, in particolare, dall’art. 57 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l’obbligo di integrare gli obiettivi ambientali nella documentazione progettuale e di gara mediante l’inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM.
La ratio dell’intervento è stata esplicitata dallo stesso Ministero, che ha ritenuto necessario procedere all’aggiornamento della disciplina previgente in considerazione del progresso tecnologico, dell’evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, perseguendo con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici nel settore edilizio.
2. Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo
L’art. 1 del decreto ha definito in modo puntuale l’oggetto e l’ambito di applicazione dei nuovi criteri ambientali minimi.
Sotto il profilo oggettivo, i CAM si applicano:
- alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di progettazione e direzione lavori, i cui bandi o avvisi siano pubblicati, ovvero i cui inviti a presentare offerta siano inviati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto;
- ai servizi di manutenzione e ai lavori, nonché ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e lavori, fondati su progetti validati in vigenza del nuovo decreto;
- alla progettazione svolta internamente dalla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico antecedente, purché non ancora validata.
Di particolare rilievo è l’estensione dell’obbligo di applicazione dei CAM anche alla progettazione interna non ancora validata, che conferma la volontà del legislatore di valorizzare la sostenibilità ambientale sin dalle prime fasi endoprocedimentali, riconoscendo alla progettazione un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi ambientali.
Sotto il profilo soggettivo, l’allegato 1 ha chiarito che sono tenuti all’applicazione dei CAM non solo le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ma anche i concessionari e i soggetti privati che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo, totale o parziale, del contributo per il rilascio del permesso di costruire.
Quanto all’ambito oggettivo materiale, i criteri trovano applicazione a tutti i contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di progettazione, direzione lavori ed esecuzione di lavori per interventi edilizi e opere di ingegneria civile, senza limitazioni ai soli edifici, estendendosi a qualsiasi tipologia di manufatto o opera, in assenza di CAM settoriali specifici.
3. Il regime transitorio
L’art. 2 del decreto ha disciplinato il regime transitorio tra la disciplina previgente e i nuovi CAM.
È stato previsto che il D.M. 23 giugno 2022, n. 256, come modificato dal D.M. 5 agosto 2024, continui ad applicarsi esclusivamente:
- agli appalti integrati basati su progetti di fattibilità tecnico economica
- agli appalti di lavori fondati su progetti esecutivi
purché tali progetti siano stati validati sotto il precedente regime e il bando o l’invito a presentare offerta sia pubblicato o inviato entro tre mesi dalla validazione.
Decorso tale termine, in assenza di una progettazione validata secondo la disciplina previgente, trovano applicazione automatica i nuovi CAM. La disciplina transitoria risulta quindi finalizzata a garantire continuità amministrativa, evitando tuttavia un utilizzo protratto di criteri ormai superati.
4. Rafforzamento del ruolo della stazione appaltante e del progettista
Uno degli elementi qualificanti del nuovo decreto è rappresentato dal rafforzamento delle responsabilità della stazione appaltante nella fase di programmazione e progettazione.
L’allegato 1 impone che i criteri ambientali minimi siano espressamente richiamati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, al fine di orientare il progettista sin dalle prime scelte tecniche e prestazionali. In particolare, per le forniture di prodotti da costruzione, la stazione appaltante è tenuta a chiarire già nel DIP che il progettista deve considerare, fin dal progetto di fattibilità tecnico economica, i prezzi dei prodotti conformi ai CAM, predisponendo i computi in coerenza con l’art. 41, comma 13, del Codice.
Specularmente, il progettista è tenuto a documentare l’applicazione dei criteri ambientali attraverso la Relazione CAM di progetto, qualificata come documento strumentale alla dimostrazione del rispetto dei CAM in fase progettuale e come supporto per la successiva attività di verifica e rendicontazione della stazione appaltante.
Nella Relazione CAM devono essere illustrate tutte le attività necessarie a garantire la conformità ai criteri, incluse procedure, controlli, documentazione, misure di mitigazione, soluzioni di progettazione sostenibile, stime e registrazioni, in relazione alla tipologia e complessità dell’intervento.
5. Le principali novità tecniche per edifici e prodotti da costruzione
Il nuovo allegato tecnico ha introdotto un aggiornamento significativo delle specifiche tecniche per gli edifici, intervenendo sia su criteri già esistenti sia mediante l’inserimento di nuove disposizioni.
Tra i profili di maggiore rilievo si segnalano le previsioni relative alla posa dei serramenti, alla progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti, al risparmio idrico e ai sistemi di raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso delle acque meteoriche.
Con riferimento ai prodotti da costruzione, è stato ampliato l’elenco delle categorie soggette a requisiti ambientali specifici, includendo, tra le altre, tubazioni in gres ceramico, rubinetteria e sanitari, impianti tecnologici e vetrate isolanti.
Il decreto ha introdotto percentuali minime obbligatorie di aggregati riciclati per alcuni materiali, prevedendo tuttavia un periodo transitorio di trentasei mesi durante il quale è consentito attestare il contenuto di riciclato nei calcestruzzi e nei prodotti in laterizio mediante la sola percentuale complessiva di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, senza obbligo di dettaglio delle singole frazioni.
È stata inoltre riconosciuta la possibilità di qualificare come riciclato al 100 per cento il prodotto realizzato interamente con materiali derivanti da rifiuti, provenienti da processi di End of Waste, consentendo la dimostrazione del requisito sia tramite schemi di certificazione CAM sia mediante dichiarazione del fabbricante corredata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione EoW.
6. Gestione dei rifiuti e integrazione degli aspetti ESG
Ulteriori innovazioni hanno riguardato la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Il nuovo decreto ha previsto l’obbligo di redazione di due distinti documenti. Il Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D, di competenza del progettista, e il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere, a carico dell’impresa esecutrice.
Il primo deve contenere la classificazione dei rifiuti secondo i codici EER, le modalità di gestione e tracciabilità, nonché l’individuazione degli impianti di destinazione, con indicazione delle fonti tecniche utilizzate per stimare le percentuali di recupero, da illustrare nella Relazione CAM di progetto.
Il Piano di gestione dei rifiuti di cantiere deve invece individuare gli impianti di smaltimento e recupero prossimi al cantiere, specificando le tipologie di rifiuti conferibili e includendo una tabella di tracciamento costantemente aggiornata sulla base dei formulari di identificazione e delle dichiarazioni mensili dei gestori. Tale documentazione è funzionale alla dimostrazione del raggiungimento del target minimo del 70 per cento di rifiuti non pericolosi avviati a recupero o riciclo.
In linea con l’evoluzione del quadro europeo, il decreto ha inoltre rafforzato l’attenzione agli aspetti ESG, introducendo criteri più flessibili per l’attestazione della conformità ambientale, sociale e di governance, purché rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati.
7. Abrogazioni ed entrata in vigore
L’art. 4 del decreto ha disposto l’abrogazione del D.M. 23 giugno 2022, n. 256, e del decreto correttivo del 5 agosto 2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento.
Il decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendendo i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia pienamente applicabili a partire dal 2 febbraio 2026.
8. Allegato 1: struttura e criteri applicativi
L’allegato 1 al decreto costituisce il nucleo tecnico operativo dei nuovi CAM edilizia ed è stato predisposto in attuazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
Il documento è articolato in una parte introduttiva di inquadramento generale e in capitoli successivi che disciplinano in modo analitico i CAM applicabili ai servizi di progettazione e ai lavori, in coerenza con il Codice dei contratti pubblici.
I criteri sono distinti in specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti. Le prime due categorie hanno carattere obbligatorio ai sensi dell’art. 57, comma 2, del Codice e integrano i requisiti tecnici e normativi già vigenti. I criteri premianti, invece, sono destinati alle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di una quota significativa del punteggio tecnico.
L’allegato ha infine precisato che l’applicazione dei CAM avviene nel rispetto delle normative di settore più restrittive e ha richiamato l’attenzione, per gli edifici realizzati prima del 1992, sull’eventuale presenza di materiali contenenti amianto e sulla necessità di applicare il relativo quadro normativo di riferimento.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 19/02/2026

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