Offerta tecnica e valutazione delle pagine eccedenti

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Parliamo delle censure che si possono evidenziare sulla violazione della clausola della lex specialis di gara quando prevede che la commissione non possa valutare le pagine delle offerte oltre un determinato numero, anche se fondate.

Il  Consiglio  di Stato, con la Sentenza 5112 / 2021, ha stabilito che la presenza di pagine in eccedenza in merito all’offerta tecnica, non  inficiano la procedura concorsuale nella normalità nel caso in cui venga fornito un principio di prova in ordine alla violazione, nel caso di specie, della par condicio fra i partecipanti. “Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro”.

Nella fattispecie trattata, era palese la violazione della par condicio in quanto  la commissione rileva che: “l’offerta presentata dalla -Omissis- è stata giudicata per intero, non applicando alcuna censura alle pagine in eccesso, in quanto anche se più cospicua delle 2 pagine richieste, è stata formulata con interlinee e caratteri molto più ampi, che al netto delle foto e di parti delle schede tecniche che ne intervallavano il testo, il suo contenuto in termini complessivi risulta essere in ogni caso in linea di massima corrispondente a quanto richiesto. Difatti non ha occupato alla Commissione Giudicatrice più tempo di quello dedicato alla valutazione delle offerte formulate dalle altre due ditte”.

La commissione ha quindi palesemente   effettuato la valutazione dell’ offerta  in violazione delle prescrizioni, senza rilevare le giustificazioni relative all’assenza, nella fattispecie, di ulteriori 

indicazioni in ordine ad interlinea, dimensione o altre caratteristiche del testo, che avrebbero reso la clausola ambigua o inapplicabile. D’altro canto, in mancanza di prescrizioni tipografiche, ogni

concorrente avrebbe potuto redigere la relazione nella forma prescelta, essendo consapevole del fatto che la commissione, in omaggio al principio della par condicio, avrebbe valutato solo il numero di pagine enunciato dalla suddetta clausola della lex specialis.

Concludono, infine, i Giudici “…la sostanziale disapplicazione della clausola da parte della commissione in sede di valutazione dell’offerta di -Omissis- si pone, dunque, in aperta violazione del principio di parità e di non discriminazione fra i partecipanti alla gara, atteso che dall’operato della stazione appaltante è conseguito un potenziale vantaggio per chi non si è attenuto alle prescrizioni della lettera d’invito rispetto a quanti invece lo abbiano fatto, rinunciando ad inserire nella relazione informazioni aggiuntive che, se valutate, avrebbero potuto fornire elementi di ulteriore valorizzazione dell’offerta”.

Autore: Redazione TuttoGare del 20/07/2021

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