La stazione appaltante non deve oscurare dati e informazioni dell’offerta tecnica

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La stazione appaltante non deve oscurare dati e informazioni dell’offerta tecnica

Questo al fine di consentire all’operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento

Al fine di consentire all’operatore economico interessato di contestare prontamente ed efficacemente innanzi al giudice la correttezza del procedimento, la stazione appaltante non deve procedere ad oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni di oscuramento e le stesse siano state accolte. E’ quanto ha evidenziato l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Comunicato del Presidente n. 10 approvato dal Consiglio di Anac del 6 maggio 2026.

Il tema del bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza è stato affrontato anche dal parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026, chiarendo che “quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3). La strumentalità e l’indispensabilità di tali documenti per quei soggetti e la prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela degli altri interessi (privacy in particolare e ferma la particolarità della tutela dei segreti tecnici e commerciali, come accennato), risulta essere stata stabilita una volta per tutte ex ante dal legislatore”. Tale principio è stato recepito pure nell’ultimo aggiornamento della Relazione Illustrativa al Bando tipo n.1/2023, approvato con delibera Anac n. 148 del 1° aprile 2026.

 
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L’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prevede l’ostensibilità integrale a tutti i candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi, dell’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, unitamente ai verbali e agli atti, dati e informazioni presupposti dell’aggiudicazione, nonché la reciproca messa a disposizione degli stessi documenti relativi agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, salvo eventuale oscuramento in tutto o in parte dell’offerta tecnica a fronte di una specifica richiesta dell’operatore economico.

Fonte: ANAC, 26/05/2026

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