Attraverso incorporazioni di altri soggetti societari si può venire a rispondere di violazioni gravi definitivamente accertate di importo superiore a 5.000 €!
Il Tar Toscana ricorda un’ovvietà, che comunque è bene ribadire, ossia che attraverso incorporazioni di altri soggetti societari si può venire a rispondere di violazioni gravi definitivamente accertate di importo superiore a 5.000 €.
La vicenda riguarda la revoca dell’aggiudicazione per posizioni debitorie verso il fisco di società incorporate.
La ricorrente contesta la revoca dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante, che aveva invece evidenziato la presenza di violazione gravi definitivamente accertate rispetto alle quali, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non si era provveduto al pagamento integrale né alla richiesta di rateizzazione.
Tar Toscana, Sez. II, 12/04/2022, n.494 respinge il ricorso:
La censura è infondata.
Il carico tributario risultante dal certificato dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della ricorrente è costituito da 10 cartelle esattoriali nessuna delle quali ha come destinatario originale la ricorrente medesima, ma delle quali essa risponde in quanto succeduta per incorporazione alle società originariamente destinatarie delle pretese dell’amministrazione finanziaria. Si tratta infatti di n. 3 cartelle di pagamento emesse nei confronti dell’incorporata ………..; il tutto per un totale di € 6.869,51. La stazione appaltante ha ritenuto in tal modo integrata la previsione normativa di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, essendo in presenza di violazioni gravi (in quanto superiori alla soglia di 5.000 € di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/1973, richiamato dallo stesso art. 80 cit.) e definitivamente accertate (poiché alla data della presentazione dell’offerta le cartelle non erano state impugnate, né pagate, né era stata presentata per le stesse domanda di rateizzo). Parte ricorrente contesta la correttezza della tesi della stazione appaltante attraverso una serie di partite argomentazioni, che sotto profili diversi mirano a dimostrare la fallacia delle conclusioni cui è giunta la stazione appaltante medesima; evidenzia così che la società ricorrente non ha commesso gli illeciti fiscali, posti in essere da precedenti società poi incorporate dalla ricorrente, la quale risponde civilisticamente delle relative obbligazioni (ha infatti successivamente pagato i debiti fiscali) ma non ha commesso le relative inadempienze; queste ultime, singolarmente considerate, sono tutte di importo inferiore ai 5.000 € e non sarebbe corretto quindi valutare la situazione complessiva scaturente dalla loro sommatoria; la sanzione della esclusione, come le sanzioni tributarie, non si trasmette al soggetto che ha solo acquisito per incorporazione i debiti tributari altrui. Il Collegio, pur riconoscendo la suggestività degli argomenti difensivi della ricorrente, non li ritiene condivisibili. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 cit. rilevano oggettivamente, nel senso che l’operatore economico che vuol partecipare ad una gara deve non trovarsi, ovvero previamente eliminare, le situazioni preclusive previste da quella previsione di legge. Nel caso di specie la società ricorrente si trovava ad avere un carico fiscale preclusivo, per gravità e definitività, della partecipazione alla gara e ha scelto di non porre rimedio tempestivamente ad esso (ad esempio presentando una domanda di pagamento dilazionato) nei tempi idonei a formulare la domanda di partecipazione alla gara. La stazione appaltante ha correttamente tratto da ciò la conclusione circa la sussistenza di una fattispecie preclusiva, né poteva ad essa farsi carico la ricostruzione della imputazione giuridica e della genesi del carico fiscale suddetto, che una volta esistente opera oggettivamente. Attraverso le varie incorporazioni di altri soggetti societari la ricorrente viene giuridicamente a rispondere di violazioni gravi definitivamente accertate di importo superiore a 5.000 €., il che è sufficiente a giustificare la determinazione assunta dalla stazione appaltante. D’altra parte è evidente che qui non siamo in presenza di sanzioni tributarie, ma delle conseguenze della esposizione debitoria fiscale in altri ambiti normativi, nella specie nella disciplina delle gare ad evidenza pubblica.
9 – La infondatezza della prima censura, e quindi la correttezza del primo profilo motivazione della ritenuta mancanza di requisiti di partecipazione alla gara, comporta la legittimità dell’atto gravato, esonerando dall’esame dell’ulteriore censura, attinente ad ulteriore profilo motivazionale del medesimo atto gravato.
10 – Il ricorso deve quindi essere respinto, sussistendo tuttavia giustificati motivi, alla luce della complessità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/04/2022 di Roberto Donati
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