MIT: Dissenso RUP agli esiti della verifica del progetto

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/03/2026 n. 4141 ha risposto al seguente quesito:

Si chiede a questo Supporto quale sia la prassi da seguire ai sensi del d.lgs. 36/2023, nel caso in cui il RUP esprima dissenso rispetto agli esiti delle verifiche del progetto. Lo scrivente ritiene che, al momento all'atto della validazione, il RUP debba motivare il proprio dissenso. Il Supporto è d'accordo con questa interpretazione?

 
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Risposta aggiornata        

In tema di validazione del progetto, di cui all’art. 42, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, si osserva che essa è l’atto formale sottoscritto dal responsabile del relativo procedimento “che riporta gli esiti della verifica” facendo preciso riferimento al “rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista”. Viene disciplinata tanto la competenza all’adozione dell’atto quanto il contenuto proprio dello stesso. Orbene, il previgente art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 dispone(va) che in “caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento”. La riportata disciplina non è stata trasfusa nel testo dell’art. 42 né nel corpo dell’allegato I.7 al Codice. Tuttavia, la lettura sistematica dell’art. 42, comma 4, dell’art. 12, comma 1, lett. a),del Codice e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in ossequio alle ragioni di semplificazione e razionalizzazione che hanno ispirato la redazione del Codice a vantaggio della discrezionalità amministrativa, consente al responsabile del relativo procedimento di dissentire rispetto agli esiti delle verifiche svolte dal soggetto preposto alla verifica della progettazione, riportando nel provvedimento di mancata validazione il medesimo “preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista” - richiesto dall’art. 42, comma 4, citato per la validazione - e dando adeguatamente conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione. La lettura sistematica sopra spiegata trae conforto dall’art. 6, comma 2, lett. e), dell’allegato I.2 al Codice, ove si prevede che “In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione”.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 06/03/2026

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