Operatore economico escluso da gara se non è corretta la marcatura di chiusura dell’offerta

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Operatore economico escluso dalla gara se non è corretta la marcatura temporale di chiusura dell’offerta

Parere dell’Autorità su richiesta delle Gallerie degli Uffizi

La violazione delle prescrizioni sul termine per l’apposizione della marcatura temporale nella chiusura delle offerte di una gara d’appalto determina la necessaria esclusione dell’operatore economico dalla gara in omaggio ai principi della par condicio competitorum e di autoresponsabilità dei concorrenti.  Lo ha ribadito l'Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere di precontenzioso n.90, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 4 marzo 2026, riguardante la Gallerie degli Uffizi di Firenze e un affidamento di importo di 5.801.376 euro.

Dando ragione alla stazione appaltante (la Galleria degli Uffizi), Anac ha sottolineato come “l’esclusione risulta doverosa tenuto conto che la marcatura temporale, assolvendo alla funzione di “chiusura della busta”, coincide con il termine per la predisposizione finale delle offerte, la cui nota perentorietà è posta a garanzia del principio di parità di trattamento e di certezza delle situazioni giuridiche soggettive. Nel caso di specie, significativi elementi depongono per l’inquadramento del termine per la marcatura temporale quale termine per il confezionamento finale delle offerte”.

 
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“Gli adempimenti procedurali per la regolare presentazione dell’offerta – continua Anac - erano chiaramente e dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara e nel Manuale OEPV-con marcatura temporale, richiamato dal disciplinare e pubblicato sulla PAD. Pertanto, in omaggio al principio di autoresponsabilità dei concorrenti alle procedure ad evidenza pubblica, ciascuno di essi è tenuto a sopportare le conseguenze di comportamenti difformi dalle regole di gara”: “La previsione della marcatura temporale e la scissione del termine per la sua apposizione da quello per l’upload dell’offerta non appaiono introdurre oneri inutili o sproporzionati. Si deve osservare che la previsione di una finestra temporale per il solo caricamento dell’offerta comporta che tutto il tempo riconosciuto per il suo confezionamento sia effettivamente impiegato esclusivamente per tale finalità. Ne consegue che la previsione della marcatura, lungi dall’introdurre oneri inutili, si traduce in una regola di favore per gli operatori economici. L’adempimento, infine, non appare gravoso, tenuto conto che si tratta di procedura nota e ampiamente conosciuta o conoscibile da qualunque operatore economico professionale”.

Fonte: ANAC, 27/03/2026

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