FOCUS “La gestione dell’accesso nelle procedure di affidamento tra trasparenza e tutela della concorrenza: il nuovo ruolo del RUP”

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L’ Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera ANAC n. 41 del 3 febbraio 2026, ha aggiornato il Regolamento in materia di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale ex legge n. 241/1990, riallineandolo espressamente all’art. 35 del d.lgs. 36/2023 e alla disciplina speciale dei contratti pubblici.

L’intervento, formalmente qualificabile come coordinamento regolamentare, produce in realtà un effetto sistemico: integra la gestione dell’accesso agli atti di gara nella funzione stessa di conduzione della procedura e concentra nel RUP il bilanciamento tra trasparenza, tutela della concorrenza e responsabilità amministrativa.

  1. La Delibera n. 41/2026: oltre il coordinamento formale

Il richiamo espresso all’art. 35 del d.lgs. 36/2023 – disposizione che disciplina limiti e differimento dell’accesso nelle procedure di affidamento, a tutela della par condicio e dei segreti tecnici e commerciali – non si esaurisce in un adeguamento terminologico al nuovo Codice dei contratti pubblici.

La modifica regolamentare incide su un profilo strutturale: l’ostensione degli atti di gara, specie nelle fasi ancora pendenti, non è un adempimento documentale neutro, ma un segmento decisionale capace di incidere sull’equilibrio competitivo e sulla stabilità della procedura.

La Delibera n. 41/2026 consolida così un assetto nel quale il potere di modulare l’accesso – mediante differimento o limitazione – viene ricondotto al centro della procedura, attribuendone la responsabilità al Responsabile Unico del Progetto (RUP) quale garante dell’equilibrio tra pubblicità e tutela degli interessi sensibili.

  1. Differimento dell’accesso e specialità della disciplina degli appalti

Il rinvio all’art. 35 del d.lgs. 36/2023 ribadisce che l’accesso agli atti di gara si colloca in un ambito retto da una disciplina speciale, nella quale il principio di trasparenza convive con esigenze strutturali di tutela della concorrenza.

L’accesso durante la fase di svolgimento della procedura non può essere letto secondo le sole categorie degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

In materia di appalti pubblici, il bilanciamento tra interessi assume una connotazione più articolata: la pubblicità dell’azione amministrativa deve confrontarsi con la protezione della par condicio tra i concorrenti e con la salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’ostensione non può tradursi in uno strumento idoneo ad alterare l’equilibrio competitivo.

Il differimento, pertanto, non rappresenta una compressione arbitraria del diritto di accesso, ma una modulazione temporale funzionale alla corretta conclusione della procedura.

Il punto qualificante non è tanto la possibilità di differire, quanto l’individuazione del soggetto chiamato a operare tale valutazione.

  1. Il RUP quale responsabile del procedimento di accesso

La modifica dell’art. 25 del Regolamento ANAC individua nel RUP il responsabile del procedimento per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione.

La portata della previsione va oltre il piano organizzativo.

Il RUP è chiamato a:

  • valutare se l’ostensione immediata possa determinare un pregiudizio concreto alla regolarità della gara;
  • verificare la presenza di informazioni tecniche riservate o segreti commerciali;
  • ponderare la proporzionalità del differimento rispetto all’interesse fatto valere dall’istante;
  • gestire il contraddittorio con eventuali controinteressati.

Non si tratta di un’attività meramente istruttoria. È una decisione in senso proprio, che richiede una motivazione puntuale e ancorata alla fase della procedura e alla natura della documentazione richiesta.

Il differimento non può essere automatico o generalizzato: deve essere sorretto dall’indicazione del concreto pregiudizio che l’ostensione anticipata determinerebbe. Il RUP diviene così il punto di composizione tra interessi confliggenti: diritto di accesso quale strumento di controllo e tutela giurisdizionale, da un lato; tutela della concorrenza e riservatezza delle offerte, dall’altro.

 
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  1. Accesso, impugnazione e responsabilità

La decisione sull’accesso è autonomamente sindacabile ex art. 116 c.p.a. e deve essere adeguatamente tracciata nel fascicolo di gara. Essa costituisce atto potenzialmente rilevante anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa.

Un differimento illegittimo può incidere sul diritto di difesa dell’operatore economico, generando contenzioso e riflessi sulla validità degli atti successivi. Al contrario, un’ostensione indebita può comportare la divulgazione di informazioni protette ed esporre l’amministrazione a pretese risarcitorie.

La valutazione del RUP è, dunque, oggetto di sindacato giurisdizionale sostanziale: il giudice amministrativo verifica la coerenza della motivazione e la proporzionalità del bilanciamento operato. La gestione dell’accesso diviene banco di prova della correttezza dell’azione amministrativa.

  1. Coordinamento tra accesso documentale, accesso civico e disciplina speciale

Nelle procedure di affidamento possono concorrere:

  • l’accesso documentale ex 22 e ss. l. 241/1990;
  • l’accesso civico semplice e generalizzato ex artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013;
  • la disciplina speciale del Codice dei contratti pubblici.

L’accesso civico generalizzato, pur non richiedendo un interesse qualificato, incontra limiti espressi, tra cui la tutela degli interessi economici e commerciali e la regolarità dei procedimenti in corso.

In materia di gare pubbliche, il bilanciamento imposto dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 deve essere letto alla luce dell’art. 35 del d.lgs. 36/2023, quale norma speciale.

La concentrazione della competenza in capo al RUP evita frammentazioni decisionali e possibili incoerenze interpretative, assicurando una valutazione unitaria che tenga conto della natura e della fase della procedura. 

  1. Qualità della motivazione e sindacato del giudice amministrativo

Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., il giudice amministrativo verifica la sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dall’ostensione.

Non è sufficiente un generico richiamo alla tutela della riservatezza o alla par condicio: occorre una motivazione analitica e contestualizzata.

In assenza di una motivazione adeguata, il differimento rischia di essere qualificato come pretestuoso o dilatorio, con conseguente aggravamento del contenzioso e possibile condanna alle spese.

L’attribuzione al RUP della competenza in materia di accesso implica che tale valutazione sia inserita nel quadro complessivo della gestione della gara. Il sindacato giurisdizionale investe non solo la correttezza formale dell’atto, ma la ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento.

  1. Concentrazione del potere decisionale e responsabilità

La Delibera n. 41/2026 si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione dell’azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, già avviato dal d.lgs. 36/2023. La gestione dell’accesso agli atti di gara non è più un segmento esterno o meramente documentale, ma parte integrante della decisione amministrativa.

Attribuire al RUP la competenza in materia di accesso significa riconoscere che la trasparenza non è un obbligo accessorio, bensì una dimensione interna alla funzione decisoria. Il bilanciamento tra pubblicità e riservatezza avviene nel centro stesso del procedimento.

In tale coincidenza tra centro decisionale e centro di responsabilità si coglie uno dei tratti più significativi dell’evoluzione del sistema dei contratti pubblici: l’accesso agli atti di gara diventa luogo di emersione della qualità amministrativa, punto di convergenza tra efficienza procedurale, tutela della concorrenza e garanzie di controllo giurisdizionale.

A cura della Redazione di TuttoGarePA del 26/03/2026

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