Il CCNL Laterizi – Aziende Industriali non è “equivalente” al CCNL Edilizia
Il CCNL Laterizi – Aziende Industriali non è “equivalente” al CCNL Edilizia.
Il Tar Lazio, dopo aver affermato pochi giorni fa che il CCNL Metalmeccanici non è equivalente al CCNL Edilizia ( Il CCNL Metalmeccanici non è “equivalente” al CCNL Edilizia. – Giurisprudenzappalti) aggiunge un’altra “attestazione” ufficiale sulla comparazione tra diversi contratti.
Su una materia estremamente difficoltosa per tutte le stazioni appaltanti (anche in questo caso si è resa necessaria l’acquisizione di parere di un giuslavorista) si cominciano a delineare, lentamente, fattispecie di “non equivalenza” certificate dai giudici.
La sentenza riguarda l’esclusione da una gara di un operatore economico che aveva dichiarato l’applicazione di un CCNL (Laterizi- Aziende Industriali) diverso da quello indicato nella lex specialis (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative codice F012), senza riuscire a dimostrarne l’equivalenza delle tutele economiche e normative.
Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione, affermando che:
- l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante il potere di individuare il CCNL di riferimento, sulla base della natura prevalente delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- l’operatore economico può applicare un diverso CCNL solo se dimostra l’equivalenza sostanziale delle tutele, che deve essere valutata in modo complessivo e non su singole voci migliorative;
- è legittima l’indicazione di un unico CCNL prevalente, anche in presenza di prestazioni eterogenee ma funzionalmente connesse;
Questa la sintesi di Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 25/03/2026, n. 5506:
Dall’esame del provvedimento di esclusione, di cui quello sopra riportato rappresenta solo un estratto, risulta che ….. abbia indicato analiticamente le ragioni per le quali ha ritenuto non equivalenti le tutele normative ed economiche del CCNL Laterizi rispetto a quelle previste dal CCNL Edilizia, completando l’istruttoria anche attraverso l’acquisizione del parere di un esperto in materia giuslavoristica.
In particolare, dopo aver rilevato, in linea con il par. 7 della Relazione Anac, che l’equivalenza delle tutele normative può ritenersi sussistente quando “lo scostamento rispetto ai parametri considerati è ‘marginale’ ovvero quando è limitato al massimo a soli due parametri”, ha evidenziato – indicandone puntualmente le relative motivazioni – lo scostamento di ben sei parametri relativi al trattamento normativo che incidono negativamente sulla tutela dei lavoratori.
Analoghe considerazioni devono essere spese con riferimento al giudizio di equivalenza economica. In piena aderenza alle citate Linee Guida, l’Amministrazione ha infatti precisato che tale equivalenza sussiste solo qualora il valore delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto collettivo indicato nella lex specialis. Nel caso di specie, tuttavia, è stato rilevato – tra gli altri profili di criticità – come gli importi indicati dalla ricorrente risultino inferiori rispetto ai parametri tabellari previsti dal CCNL F012.
Il provvedimento impugnato, dunque, dopo aver analizzato nel dettaglio ogni singola divergenza, è approdato alla motivata conclusione circa l’inferiorità delle tutele garantite dal CCNL Laterizi.
Sotto altro profilo, occorre rilevare che l’asserito vizio di istruttoria non può essere dedotto dalla mera circostanza che il parere giuslavoristico definisca le tutele del CCNL Laterizi non “pienamente” equivalenti a quelle del CCNL Edilizia. La tesi attorea, secondo cui tale espressione rivelerebbe l’applicazione di un parametro di valutazione errato (ovvero la ricerca di una sovrapponibilità assoluta anziché l’assenza di una “netta divergenza”), appare priva di pregio. Invero, una lettura complessiva e non parcellizzata dell’istruttoria conferma che l’Amministrazione ha operato un raffronto sistemico tra i due regimi contrattuali, giungendo alla conclusione che lo scostamento rilevato non sia marginale, bensì tale da intaccare il nucleo essenziale delle tutele minime garantite dalla lex specialis.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 26/03/2026

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