Omesso pagamento Tari dell’anno 2018 per € 9.050,00: è una violazione grave definitivamente accertata

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La società appellante, aggiudicataria, aveva omesso il pagamento della TARI relativamente all’anno di imposta 2018, per l’importo di € 9.050,00. Di ciò aveva avuto conoscenza.

A seguito delle verifiche di legge la stazione appaltante aveva disposto l’annullamento, ai sensi dell’art. 21 nonies, l. n. 241/90, dell’aggiudicazione disposta in suo favore.

In primo grado il ricorso era stato respinto.

Il Consiglio di Stato conferma il primo grado in quanto venendo in rilievo “violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali” (art. 94 co. 6 Codice), in quanto aventi importo superiore a € 5.000,00, opera la relativa causa di esclusione automatica.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 26/05/2026, n. 4230:

Le censure sono infondate.

4. L’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36 del 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, precisando che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10” (debito superiore a € 5.000), il quale a sua volta qualifica come “violazioni definitivamente accertate” quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023).

 
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5. Orbene, emerge dalla documentazione in atti che la società aveva omesso il pagamento della TARI in favore del Comune di ………., relativamente all’anno di imposta 2018, per l’importo di € 9.050,00.

Per tali ragioni, il Comune aveva più volte informato la società circa l’omesso versamento di quanto dovuto, emettendo infine avviso di accertamento prot. n. 665/2020.

Orbene, anche a voler ritenere che la xxxx non abbia inizialmente avuto regolare notifica dell’avviso di accertamento (nonché dei prodromici solleciti di pagamento), è pacifico che essa ne abbia avuto legale scienza quantomeno a far data dal 18.7.2024, allorquando essa ha richiesto la rateizzazione degli importi.

Pertanto, nessun rilievo assumono le contestazioni di parte appellante precedenti al 18.7.2024 (es. l’inesistenza delle pregresse notifiche, in quanto relative ad indirizzi non riconducibili alla sede legale di xxxx; natura impugnabile o meno degli avvisi di pagamento e/o solleciti di pagamento, ecc.), essendo decisiva la legale scienza del debito tributario intervenuta in data 18.7.2024, data dell’istanza di rateazione del debito tributario.

6. E sul punto, va condiviso l’assunto del giudice di prime cure, secondo cui la presentazione di una richiesta di rateizzazione delle somme indicate in un avviso di accertamento è incompatibile con l’affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione dell’atto e, comunque, implica la conoscenza dello stesso.

In particolare, l’aver richiesto la rateizzazione del debito non incide in alcun modo sulla definitività dell’atto, che consegue invece alla circostanza che la pretesa tributaria sia stata consacrata “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023).

Nel solco di tale previsione normativa, questa Sezione ha chiarito che: “non avendo l’istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l’inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (C.d.S, V, 3.9.2024, n. 7378).

7. Tali conclusioni non risultano in alcun modo smentite dall’avere xxxx depositato in data 26.5.2025 ricorso tributario, volto a contestare l’invalidità e/o l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento n. 665/2020, trattandosi di ricorso manifestamente tardivo, essendo proposto ampiamente oltre il termine di 60 giorni dalla data della legale scienza dell’atto impositivo (18.7.2024).

A opinare diversamente, sarebbe sufficiente la proposizione di un ricorso purchessia, lamentando l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, e dunque la sua non sanabilità (tesi che l’appellante propone nell’odierno giudizio), per eludere la portata precettiva dell’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36/2023, e relativo art. 1.1, allegato II.10, e ritenere dunque che la pretesa tributaria non sia ancora definitiva.

Tale modus operandi, tuttavia, contrasta con i fondamentali principi di fiducia, collaborazione e buona fede posti a base delle procedure concorsuali (art. 2 ss. d. lgs. n. 36/23), e per tali ragioni non può che essere disatteso.

Per tali ragioni, venendo in rilievo “violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali” (art. 94 co. 6 Codice), in quanto aventi importo superiore a € 5.000,00, opera la relativa causa di esclusione automatica, talché l’atto impugnato deve, sotto tale profilo, ritenersi immune dalle lamentate censure.

8. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di appello.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 27/05/2026

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