L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa
Il Tar Toscana ribadisce come, nella procedura di verifica di congruità del costo della manodopera di cui all’articolo 95 comma 10 del Codice, sia obbligatoria l’indicazione dei costi della manodopera in offerta solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, non per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente sull’appalto.
La ricorrente si duole del fatto che la Stazione appaltante nel procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera non avrebbe tenuto conto degli oneri imputabili alle figure del Responsabile del servizio e del Coordinatore.
Tar Toscana, Sez. I, 19/04/2022, n.525 respinge il ricorso :
Il motivo è infondato.
Il bando di gara affida al Responsabile del servizio il coordinamento di tutto il personale facendone la figura di riferimento per l’Amministrazione committente ma non impone la sua presenza in loco, limitandosi a prevedere la sua reperibilità telefonica o via mail. A ciò l’offerta di ….. aggiunge una presenza fisica a cadenza quindicinale.
Allo stesso modo la figura del coordinatore, pur essendo titolare di importanti prerogative afferenti il complessivo funzionamento della cucina, non deve essere costantemente presente nel corso dello svolgimento del servizio.
Si tratta quindi di posizioni che, a prescindere dalla loro rilevanza ai fini della qualità del servizio offerto, svolgono funzioni di supervisione ed indirizzo e non possono, quindi, considerarsi stabilmente occupate nella esecuzione della commessa come richiede la giurisprudenza.
Si è infatti affermato che “l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone
solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto” (T.A.R. Roma, sez. III, 12/07/2021, n.8261; Cons. di Stato sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; Cons. Stato sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530).
In senso contrario non vale il richiamo operato dalla difesa di parte ricorrente alla sentenza n. 2937/2019 della V Sezione del Consiglio di Stato.
La pronuncia si riferisce, infatti, ad una fattispecie diversa da quella in discussione in cui il bando richiedeva ala responsabile del servizio una presenza fisica costante sul luogo di esecuzione della prestazione e non una mera reperibilità. L’imputabilità pro quota dei relativi oneri nell’ambito del costo del personale è quindi affermata come mero obiter dictum.
Il ricorso deve, pertanto essere respinto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/04/2022 di Roberto Donati
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