MIT: Svolgimento attività per S.A. non qualificate a titolo oneroso
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 05/02/2025 n. 3995 ha risposto al seguente quesito:
Si invia la presente per chiedere se, in relazione all'obbligo per la S.A. non qualificate di ricorrere a S.A. qualificate per procedure di gara di valore superiore alle soglie di cui all'art. 62 e all'All. II.4 del D.Lgs 36/2023, risulta lecito che la S.A. qualificata possa svolgere a titolo oneroso le attività di appalto ovvero di esecuzione del contratto a titolo oneroso stabilendo degli importi in relazione, per esempio, a complessità delle opere, importo delle opere, ecc. ovvero se tale attività, in quanto disposta ex-Lege, debba svolgersi a titolo gratuito.
Risposta aggiornata
Con riferimento al tema oggetto del quesito, si osserva che l’art. 62 del Codice dei contratti pubblici pone la disciplina specifica dell’aggregazione delle committenze pubbliche, delineando sia i limiti di operatività delle stazioni appaltanti non qualificate, sia quelli delle stazioni appaltanti qualificate, peraltro chiarendo – per quanto d’interesse – al comma 9 (cui rimanda anche il successivo comma 11) che “il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione”. Ebbene, l’art. 30 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali chiarisce, al comma 2, che “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”, mentre l’art. 15 della legge 241/1990, al comma 2-bis, secondo periodo, prevede che “dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”. Si precisa che le convenzioni ex art. 30 d.lgs. n. 267 del 2000 rappresentano una species dell’ampio genus degli accordi fra pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990 la quale ha un’ampia prospettiva di carattere oggettivo (concerne la funzione amministrativa in quanto tale), mentre il d.lgs. n. 267 enuclea una, più circoscritta, visione soggettiva (regolamenta gli enti locali) [cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/11/2023, n. 9842]. È noto che gli accordi sottoscritti sulla scorta dell’art. 15 citato possono prevedere esclusivamente il mero ristoro delle spese effettivamente sostenute per l’attuazione degli stessi e degli obblighi da essi derivanti (cfr., ex multis, già Corte di giustizia, sentenza 19/12/2012, causa C-159/11, Consiglio di Stato, sez. II, 22/04/2015, n. 1178, ANAC, parere FUNZ CONS 15/2024). Peraltro, l’art. 228 del Codice reca la clausola di invarianza finanziaria in conformità della quale si stabilisce che “Dall‘attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. Pertanto, dovendo ex lege il comune remittente procedere secondo quanto indicato dall’art. 62, comma 9, del Codice unitamente alla stazione appaltante qualificata, in sede di redazione della convenzione o dell’accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 si procederà alla definizione del reciproco rapporto finanziario nei limiti precisati dalla legge, secondo l’interpretazione invalsa in giurisprudenza, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 12/02/2026

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