Parere Anac su accordo quadro multi-fornitore. Il caso del Veneto per apparecchiature biomediche

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Chiarimenti Anac su accordo quadro multi-fornitore. Il caso del Veneto per apparecchiature biomediche

Una procedura di tecnologie per le aziende sanitarie per un importo a base di gara di oltre 183 milioni

Con Parere di precontenzioso n. 511, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 22 dicembre 2025, Anac ha fornito importanti chiarimenti sull’accordo quadro multi-fornitore.
La procedura oggetto del parere riguardava il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche di altissima tecnologia in fabbisogno alle aziende sanitarie della regione Veneto e all'APSS di Trento (Accordo quadro multifornitore, con importo a base di gara 183.209.600 euro, con stazione appaltante Azienda Zero del Veneto).
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto che l’operato della Stazione appaltante non fosse conforme alla normativa di settore. “La Stazione appaltante – scrive l’Autorità - è tenuta ad adeguarsi ai principi enunciati dal Parere, modificando il bando, il disciplinare di gara e lo schema di accordo quadro, disponendo la rinnovazione della pubblicazione dei nuovi atti di gara e la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante che non intendesse conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni all’Autorità, che può proporre il ricorso”.

 
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Tra le varie osservazioni fatte presenti da Anac, vi è la necessità di prevedere nei documenti di gara “criteri oggettivi” su cui si baserà la scelta tra i metodi di esecuzione dell’accordo quadro (ordinativi-diretti o mini-gara tra gli operatori economici aggiudicatari dell’accordo-quadro). Tali criteri potrebbero per esempio riguardare la quantità, il valore o le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, compresa l’esigenza di un grado di servizio più elevato o di un livello di sicurezza rafforzato, o l’evoluzione del livello dei prezzi rispetto a un indice dei prezzi prestabilito. Quel che conta è che si tratti di criteri “oggettivi”, predeterminati ex ante e assunti all’esito di una adeguata attività istruttoria, “che tenga conto sia dell’esigenza dell’amministrazione di mantenere la flessibilità nella scelta dell’operatore economico, sia dell’esigenza degli operatori economici di conoscere ex ante le condizioni in presenza delle quali saranno preferiti rispetto ai concorrenti”.

Nel caso esaminato “il generico riferimento alle “esigenze cliniche” dell’ente aderente, quale unico criterio di selezione dell’operatore economico cui rivolgere l’ordinativo di fornitura, non appare idoneo a soddisfare il requisito della preventiva definizione delle “condizioni oggettive” per l’affidamento dei contratti attuativi”. “Pur riconoscendo ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella fissazione di tali criteri, soprattutto per gli acquisti in ambito sanitario” l’Anac sottolinea che “tale discrezionalità deve essere esercitata in modo adeguato, logico e coerente rispetto all’interesse da perseguire”. 

Se per l’affidamento di forniture o servizi con caratteristiche differenziate, nell’ambito di una funzionalità di base comune, destinati ad essere usati da persone fisiche (come dispositivi medici o farmaci), è ragionevole che la legge di gara contempli le esigenze clinico-terapeutiche dell’assistito, altrettanto non può dirsi nel caso in cui l’affidamento riguardi forniture o servizi con caratteristiche omogenee, come quando l’oggetto dell’accordo quadro è rappresentato da servizi manutentivi su apparecchiature con caratteristiche standardizzate (come nel caso in esame).

Fonte: ANAC del 11/02/2026

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