Il concorrente che si oppone all’accesso alle parti di offerta che contengano segreti tecnici deve fornire una motivata e comprovata dichiarazione

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La giurisprudenza ha precisato che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how, essendo necessario, nel bilanciamento volto all’individuazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e quelle di trasparenza, che venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento.

Lo ricorda Tar Liguria, Sez. I, 11/02/2026, n. 174:

5.3. Tanto precisato, occorre ora valutare se le ragioni di segretezza opposte dalla controinteressata siano ostative rispetto all’esigenza di tutela della ricorrente.

 
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A tal proposito, il Collegio non può che muovere dalla ricognizione del costante orientamento giurisprudenziale per il quale «l’opposizione formulabile in sede procedimentale […] non può essere generica, ma deve essere volta a rappresentare esigenze di segretezza tecnica o commerciale che sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che siano puntualmente e motivatamente indicate dall’impresa controinteressata […], spettando al concorrente che si oppone all’accesso di indicare le parti dell’offerta che contengano segreti tecnici o commerciali, con una motivata e comprovata dichiarazione»; inoltre, «resta comunque fermo l’onere della stazione appaltante di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento dell’effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza (Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2022, n. 6750), tenendo conto che, se non risulta puntualmente comprovata la sussistenza di detti segreti, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa» (da ultimo T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 20 settembre 2024, n. 5055).

Ebbene, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, l’opposizione della xxx  non risulta sufficientemente dettagliata. La controinteressata ha dichiarato che «costituiscono oggetto di tutela (segreto tecnico e commerciale) le informazioni aziendali e le esperienze tecnico industriali, comprese quelle relative all’organizzazione, quelle finanziarie, soggette al legittimo controllo del detentore, che nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente non sono facilmente accessibili agli operatori del settore che operano in concorrenza. Inoltre, relativamente alle referenze, trattasi di informazioni relative ad opere strategiche di interesse nazionale per le quali vige l’obbligo di assicurare le esigenze di riservatezza e non divulgazione delle informazioni sui soggetti e sul progetto […]. Appare evidente, infatti, che consentire ad un altro operatore economico in diretta concorrenza di prendere anche solo visione integrale della documentazione attinente alle referenze presentate (per tacere di eventuali richieste su elementi di natura tecnico-economica ed ai propri Fornitori significherebbe permettergli di accedere indiscriminatamente al know-how commerciale dei concorrenti e dei loro Clienti e Fornitori, nonché di accedere ad informazioni estremamente riservate» (doc. 5 ricorrente). Come è agevole notare, una siffatta dichiarazione non è idonea, già sul piano formale, a integrare l’onere di circostanziata individuazione delle parti dell’offerta e puntuale motivazione del diniego che la giurisprudenza pone in capo all’operatore economico che formula la richiesta.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/02/2026 di Roberto Donati

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