MIT: Rotazione professionista

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/03/2026 n. 3970 ha risposto al seguente quesito:

Fungiamo da stazione appaltante per più comuni che hanno conferito le funzioni tecniche, per uscente devo tenere in considerazione l'operatore ultimo della stazione appaltante o è riferito all'operatore uscente in base all'intervento in comune committente titolare della spesa?

Risposta aggiornata        

Con riferimento al tema posto, preliminarmente si sottolinea che in applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. L'art. 49, comma 1, del codice dei contratti pubblici precisa che: "Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione". Si ricorda che il principio di rotazione ha valenza generale negli affidamenti dei contratti aventi un valere inferiore alla soglia europea e deve essere letto in chiave sostanziale, in quanto finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo all'operatore economico uscente - dall'appalto immediatamente precedente - falsando il gioco della concorrenza. Orbene, considerato che, nella fattispecie delineata in quesito, se codesta stazione appaltante svolge funzioni di committenza ausiliaria per altre stazioni appaltanti affidandone i contratti pubblici di cui al Libro II, Parte I del Codice, il principio di rotazione trova applicazione sia per i contratti che la stessa affida secondo le procedure delineate nell'art. 50 dello stesso codice in proprio sia per quelli affidati per la medesima stazione appaltante ausiliata, in quanto ex art. 3, comma 1, lett. z), n. 4), dell'Allegato I.1 essa gestisce la procedura di appalto in "nome e per conto della stazione appaltante interessata". In tal caso, pertanto, l'aspetto sostanziale del principio è salvo se riferito ai contratti affidati in nome e per conto della stazione appaltante committente (ente locale) sempre con riferimento all'appalto immediatamente precedente avente a oggetto lo stesso settore merceologico, stessa categoria di lavori o stesso settore di servizi ovvero per il contratto affidato dall'ente ausiliato negli stessi casi ricordati.

 
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Ciò anche per evitare usi distorti della committenza ausiliaria in elusione del principio di rotazione. Qualora invece si tratti di affidamenti di contratti quale centrale di committenza, ex art. 1, comma 1, lett. i), dell'Allegato I.1, operando "in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all‘attività di committenza", nel solco di una lettura sostanziale del principio, si avrà riguardo al gestore uscente della commessa delineata nell'art. 49, comma 2, precedentemente affidata dalla medesima centrale unica di committenza per le stesse stazioni appaltanti. Nell'ulteriore caso in cui due o più stazioni appaltanti decidano di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto, ai sensi dell'art. 62, comma 14, del codice, esse sono responsabili in solido dell‘adempimento degli obblighi derivanti dal codice. "Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell‘adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto". Da ultimo, si sottolinea che i due casi prospettati divergono in quanto, nel primo - committenza ausiliaria - si opera in nome e per conto di un altro soggetto sulla scorta di uno schema legale assimilabile al mandato nel diritto civile con effetti giuridici che si ripercuotono nella sfera giuridica del soggetto mandante – ove non sia adottato il modello pubblicistico della delegazione amministrativa -, mentre nel secondo - aggregazione della committenza - vi è ex lege una traslazione di competenza dalla stazione appaltante non qualificata a quella qualificata, per le finalità di aggregazione della domanda pubblica e di qualificazione del così ridotto numero di stazioni appaltanti (cfr. Relazione illustrativa al codice, pp. 73, 99 e ss). Si rimettono al soggetto istante le valutazioni di competenza secondo le peculiarità del caso concreto che la occupa.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 23/03/2026

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