FOCUS “Accesso digitale agli atti di gara e tutela della riservatezza: il bilanciamento nel parere del Consiglio di Stato n. 61/2026”
Il recente parere del Consiglio di Stato n. 61 del 2026 affronta un tema di particolare rilievo sistematico nell’attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici: il rapporto tra accesso digitale agli atti di gara mediante piattaforme di approvvigionamento digitale e tutela dei dati personali.
Il quesito trae origine dalle criticità emerse in sede di aggiornamento del Bando tipo n. 1/2023 da parte di ANAC, in relazione all’introduzione dell’accesso automatico e generalizzato agli atti di gara previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 36 del 2023.
Il quadro normativo: l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici
L’articolo 36 del nuovo Codice ha segnato un’evoluzione significativa rispetto al regime tradizionale dell’accesso agli atti nelle procedure di evidenza pubblica.
La disposizione prevede che, entro cinque giorni dall’aggiudicazione, la stazione appaltante renda disponibili tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale:
- l’offerta dell’aggiudicatario;
- i verbali di gara;
- gli atti e i provvedimenti presupposti;
- in favore di tutti gli operatori economici non esclusi. Per i primi cinque graduati, l’accesso è esteso alle rispettive offerte.
Si tratta di un accesso:
- automatico;
- digitale;
- non subordinato alla presentazione di un’istanza motivata;
- che si colloca in una logica di trasparenza proattiva e di accelerazione dei tempi di eventuale tutela giurisdizionale.
Il modello si discosta dalla disciplina dell’accesso difensivo tradizionale, fondato sulla presentazione di una specifica istanza e sulla valutazione caso per caso dell’interesse diretto, concreto e attuale.
Il nodo critico: privacy e categorie particolari di dati
Il tema sottoposto al Consiglio di Stato riguarda il corretto bilanciamento tra:
- diritto di accesso immediato tramite piattaforma digitale;
- tutela dei dati personali, comprese categorie particolari e dati giudiziari.
Le perplessità applicative si sono concentrate sulla possibilità di oscurare dati personali presenti nella documentazione di gara resa automaticamente accessibile.
In particolare, si è posto il problema se l’accesso automatico ex articolo 36 imponga comunque un vaglio preventivo in chiave di minimizzazione dei dati personali oppure se, al contrario, la disciplina codicistica contenga già un bilanciamento legislativo sufficiente.
La posizione del Consiglio di Stato: nessun oscuramento generalizzato
Nel parere in esame, il Consiglio di Stato assume una posizione netta.
Con riferimento ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale, non vi è ragione di oscurare dati, notizie o informazioni, salvo il caso dell’offerta tecnica per la quale l’operatore economico abbia indicato motivate ragioni di segretezza e tali ragioni siano state accolte.
Il principio affermato è chiaro:
- per i destinatari individuati dall’articolo 36, la tutela della riservatezza cede di fronte a un interesse qualificato, diretto e attuale;
- tale interesse è già presunto dal legislatore nel disegnare l’accesso automatico post aggiudicazione.
Ne deriva che non è consentito un oscuramento generalizzato dei dati personali presenti negli atti di gara oggetto di accesso automatico.
Il bilanciamento tra trasparenza e privacy è operato a monte dal Codice stesso, che individua:
- una platea ristretta di destinatari, cioè i concorrenti non esclusi;
- un momento procedimentale definito, cioè dopo l’aggiudicazione;
- un perimetro documentale delimitato.
L’eccezione: segreti tecnici e commerciali
L’unica significativa eccezione individuata riguarda l’offerta tecnica o parti di essa coperte da segreti tecnici o commerciali, purché:
- l’operatore economico abbia indicato specificamente le ragioni di riservatezza;
- tali ragioni siano state ritenute fondate dalla stazione appaltante.
Si conferma dunque la necessità di una motivazione puntuale da parte dell’operatore, non essendo sufficiente una generica clausola di riservatezza.
In assenza di tale specifica e motivata richiesta, anche l’offerta tecnica è integralmente ostensibile ai soggetti legittimati ex articolo 36.
Il limite dell’inversione procedimentale
Il parere affronta altresì il caso dell’inversione procedimentale.
In tale ipotesi, la stazione appaltante procede prima alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche e solo successivamente alla verifica dei requisiti di partecipazione.
Il Consiglio di Stato chiarisce che l’accesso diretto non può operare in modo pieno in questa fattispecie.
In particolare, i concorrenti non possono accedere immediatamente alle buste amministrative delle altre imprese, poiché tali documenti non sono ancora stati esaminati dalla stazione appaltante.
L’ostensione è dunque limitata alla documentazione effettivamente conosciuta e valutata dall’amministrazione al momento dell’attivazione dell’accesso automatico.
Si tratta di una precisazione di rilievo operativo, che evita un accesso anticipato a documenti non ancora scrutinati e, dunque, non ancora “procedimentalmente rilevanti”.
Indicazioni operative per le stazioni appaltanti
Dal parere emergono alcune coordinate applicative di immediata utilità:
- Nessun oscuramento sistematico dei dati personali contenuti negli atti resi disponibili ex articolo 36.
- Verifica puntuale delle eventuali richieste di segreto tecnico o commerciale formulate dagli operatori.
- Predisposizione di adeguate clausole nel disciplinare, in coerenza con il Bando tipo aggiornato.
- Attenzione specifica in caso di inversione procedimentale, limitando l’accesso ai soli atti già valutati.
- La digitalizzazione delle procedure e l’automatismo dell’accesso impongono una revisione delle prassi interne delle stazioni appaltanti, che non possono più replicare meccanicamente i modelli dell’accesso documentale tradizionale.
Considerazioni conclusive
Il parere n. 61 del 2026 consolida un’impostazione fortemente orientata alla trasparenza procedimentale.
Il legislatore del nuovo Codice ha operato un bilanciamento ex ante tra trasparenza e protezione dei dati personali, ritenendo prevalente, nella fase successiva all’aggiudicazione e nei confronti dei concorrenti non esclusi, l’interesse alla conoscibilità degli atti di gara.
La riservatezza non è annullata, ma circoscritta alle ipotesi tipizzate di segreti tecnici e commerciali e ai limiti derivanti dall’inversione procedimentale.
Per le stazioni appaltanti, il messaggio è chiaro: l’accesso digitale ex articolo 36 costituisce la regola e non l’eccezione, e la protezione dei dati personali non può tradursi in un filtro generalizzato che svuoti di contenuto l’automatismo previsto dal Codice.
Il parere contribuisce così a definire in modo più nitido l’assetto dei rapporti tra trasparenza, concorrenza e tutela dei dati nell’ecosistema delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 23/03/2026

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