Consorzio stabile: laddove non sia il consorzio ad eseguire i lavori, bensì una o più consorziate esecutrici, queste ultime devono essere qualificate
Nei consorzi stabili, se l’esecuzione dei lavori è affidata a una o più consorziate esecutrici, sono queste ultime che devono essere qualificate (in proprio o tramite avvalimento formale).
Con il “correttivo”, dunque, è stato superato il principio del “cumulo alla rinfusa”
Questo quanto ribadito da Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 19/03/2026, n. 889:
Tale evidenza fattuale porta a escludere, conseguentemente, che il Consorzio ricorrente abbia preso parte alla procedura di gara per cui è causa avvalendosi del sistema di partecipazione c.d. mista, mediante cui il Consorzio esegue parte del contratto in proprio e parte tramite la consorziata, non emergendo da alcun documento validamente prodotto in sede di gara che xxx s.r.l., quale impresa designata come esecutrice, “…eseguirà le lavorazioni rientranti nella categoria OG7 per una quota pari al 54,09%”, ossia per una quota specifica e predeterminata.
12.2. Ciò posto, la questione dirimente ai fini del decidere attiene, allora, alla corretta applicazione dell’art. 67, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 (cd. “Correttivo”), entrato in vigore il 31.12.2024 e applicabile, ratione temporis, all’appalto in questione, che prevede quanto segue:
“I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall’allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d):
a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104”.
La nuova formulazione normativa – la cui finalità è quella di garantire il concreto possesso, da parte del soggetto esecutore, dei requisiti di partecipazione – implica che l’impresa consorziata c.d. esecutrice (nel caso di specie xxx s.r.l., come riportato nel citato DGUE del Consorzio ricorrente) debba essere “qualificata” in proprio o mediante avvalimento formale, non potendosi (più) giovare di alcun avvalimento tacito o ex lege delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”.
Più concretamente, pur a fronte di una ritenuta “unicità” del consorzio non necessario, laddove non sia il consorzio, nella sua interezza e con i suoi mezzi, ad eseguire la prestazione, bensì una o più consorziate indicate come esecutrici, sono queste ultime a dover essere qualificate, non essendo logicamente concepibile che sia un soggetto non qualificato e, quindi, in teoria, privo dei mezzi adeguati, ad eseguire la prestazione dovuta (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 29 luglio 2025, n. 2481).
Come si legge nella Relazione illustrativa del c.d. Correttivo, “l’utilizzo dei requisiti in sede di gara deve essere sempre effettivo e realmente corrispondente ad una concreta disponibilità di mezzi, attrezzature e organico” (cfr., in particolare, pag. 10).
Ne discende, quindi, che nel caso di partecipazione alla gara del consorzio con designazione di una o più consorziate per l’esecuzione dei lavori, quest’ultime devono essere qualificate “in proprio” (cioè senza fare ricorso al cumulo con le qualificazioni di altri soggetti non designati) mentre, nel caso in cui siano sprovviste dei requisiti, possono utilizzare i requisiti maturati in proprio dal consorzio e/o i requisiti posseduti dalle imprese non designate, “ in tal caso, senza l’automatismo della qualificazione cumulativa, ma solo con le forme e le modalità dell’avvalimento ordinario, di cui all’articolo 104” (cfr. in termini, Cons. Stato, parere della Commissione Speciale del 27 novembre 2024, reso sullo schema del Correttivo).
Qualora, quindi, il consorzio intenda eseguire le prestazioni con la propria struttura, il criterio del cumulo ne garantisce automaticamente la qualificazione (poiché i requisiti eventualmente posseduti in proprio si sommano a quelli posseduti dalle imprese consorziate).
Laddove, invece, il consorzio intenda designare una consorziata per l’esecuzione, questa diventa co-concorrente ai fini della qualificazione, dovendo quindi risultare qualificata in proprio, anche mediante ricorso al comune avvalimento, il quale potrà avvenire:
– a carico dello stesso consorzio, ma solo per i requisiti maturati da quest’ultimo in proprio e senza automatismi, cioè sempre in base ad un apposito contratto di avvalimento ex art. 104 del D.lgs. 36/2023;
– a carico di altre imprese, ma solo ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 104 del D.lgs. 36/2023.
12.3. Ebbene, la parte ricorrente, e questo costituisce un dato pacifico, ha chiesto di partecipare alla procedura di gara per cui è causa “come Consorzio Stabile già costituito ai sensi dell’art. 65, comma 2 lett. d) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.”.
Prendendo parte alla procedura nelle vesti di Consorzio stabile, la parte risulta quindi sottoposta alla disciplina prevista dal predetto art. 67, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, nel testo modificato dal D.lgs. n. 209/2024.
Il caso in esame riguarda, infatti, la fattispecie di cui alla lett. c) del citato art. 67, comma 1, concernente i lavori che il consorzio non esegue “esclusivamente con la propria struttura”, ma che sono eseguiti “tramite le consorziate indicate in sede di gara” e per i quali è espressamente richiesto il possesso “in proprio” dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, salvo il ricorso, come sopra precisato, all’avvalimento.
L’assenza, in capo a xxx s.r.l., della qualificazione richiesta dalla lex specialis ai fini dell’esecuzione dei lavori – ossia la categoria OG7 classifica IV –, pertanto, ha correttamente determinato l’esclusione dalla procedura del Consorzio ricorrente, in difetto di uno specifico requisito di partecipazione che, in presenza di un’impresa designata esecutrice dei lavori, deve necessariamente essere imputabile a quest’ultima.
Il suddetto requisito non può che essere posseduto (in proprio o tramite avvalimento) necessariamente anche da tale soggetto giuridico, che sotto il profilo della qualificazione si configura come impresa autonoma rispetto all’entità consortile, come oggi risulta espressamente previsto dal richiamato quadro normativo di riferimento.
Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 20/03/2026

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