MIT: Rotazione e maggiori costi
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21 giugno 2024, n. 2624 ha risposto al seguente quesito:
Nel caso in cui, nel rispetto del principio di rotazione, non ricorrendo le eccezioni e la deroga (infra €5000) previste dall'art.49, la stazione appaltante effettui un affidamento diretto, il cui importo risulti superiore a quello pagato in relazione all'affidamento immediatamente precedente, avente le medesime caratteristiche e quantità, è comunque corretto procedere anche a fronte di maggiori costi? In altri termini, le previsioni dell'art.49 e le loro finalità di contrappeso alla discrezionalità dell'affidamento diretto, le si possono considerare prioritarie rispetto al principio di economicità, mettendo al riparo la stazione appaltante da eventuali censure di danno erariale?
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L'art. 49 del Codice appalti, lo ricordiamo, disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia. La norma vieta “l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”. Una deroga al principio di rotazione è prevista solo in “casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto”, nei quali “il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”. A tal riguardo la Relazione illustrativa del Codice ha specificato che, per procedere all'affidamento del contratto in deroga al principio di rotazione, è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti indicati dalla norma. Si veda al riguardo il recente parere in funzione consultiva di ANAC n.58/2023.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 02/09/2024
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