MIT: Qualificazione operatori economici per categorie scorporate di importo inferiore a € 150.000,00
Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 02/03/2026 n. 4144 ha risposto al seguente quesito:
Premesso che è stato acclarato che le categorie di opere di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice sono da ritenersi tutte a qualificazione obbligatoria, visto l'art. 100 comma 4 del Codice dei Contratti, visto l'Allegato II.12 del Codice ed in particolare l'art. 1 comma 1 e l'art. 28, considerato che dal tenore letterale delle disposizioni sopra citate pare che la discriminante per la definizione dell'obbligo di qualificazione mediante attestazione SOA sia riferita all'importo totale dell'appalto (il riferimento è sempre all'appalto e non ai lavori all'interno dell'appalto), considerato che la Stazione appaltante può, motivandolo all'interno del progetto, classificare le categorie scorporate "SIOS", visti altresì gli artt. 3 e 4 del Codice, si chiede se, nel caso di affidamento di opera pubblica di importo superiore a € 150.000 e quindi in un ambito in cui è richiesta la qualificazione SOA ex art. 100 comma 4, l'eventuale categoria scorporata di importo inferiore a € 150.000 necessità in linea generale di qualificazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento oppure se il possesso del requisito speciale è dimostrabile anche con le modalità di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12.
Risposta aggiornata
Riguardo al caso prospettato, relativo ad un appalto di lavori pubblici di importo complessivamente superiore a € 150.000, per le lavorazioni scorporate di importo inferiore alla suddetta soglia (150.000 euro) ai fini della qualificazione il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato con la qualificazione semplificata di cui all’art. 28 Allegato II.12) del D.Lgs. n. 36/2023. In tal senso anche la recente sentenza del TAR Lazio - Sezione Quinta ter del 5 maggio 2025 n. 8585 ha confermato l’applicabilità della qualificazione semplificata di cui all’art. 28 dell'Allegato II.12 per le lavorazioni scorporabili di importo inferiore a € 150.000 anche nell’ambito di appalti più ampi in cui la categoria prevalente sia, invece, superiore a tale importo e, quindi, assoggettata all'obbligatoria qualificazione SOA. Tale affermazione si inserisce in un filone giurisprudenziale costante che si pone in una logica di favor partecipationis e con il principio dell’accesso al mercato espresso all’art. 3 del d. lgs. 36/2023.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 09/03/2026

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