Monte ore offerto e verifica del rispetto dei minimi salariali
Appalto per servizi. Viene stimato un monte ore per determinare la base d’asta dell’appalto “a corpo”, base d’asta sulla quale andava indicata la percentuale di sconto offerta.
L’aggiudicataria stimava il monte ore necessario allo svolgimento del servizio in n. 2131 ore, e calcolava il costo della manodopera in complessivi €. 77.193,20.
L’impresa aggiudicataria viene esclusa perché“[…] l’offerta proposta da Codesta Ditta prevede un numero di ore inferiore a quelle tassativamente poste a base di gara, cioè 2698 ore. Non risulta, peraltro, legittima la riduzione del monte ore operato dalla Ditta”.
Secondo l’impresa ricorrente, dunque, l’esclusione non è stata affatto disposta per incongruità dell’offerta in relazione al mancato rispetto dei minimi salariali, bensì per aver formulato l’offerta in maniera non conforme a quanto previsto dal bando di gara.
Tar Liguria, Sez. I, 21/10/2021, n. 901 accoglie il ricorso:
Occorre dunque verificare se effettivamente – come sostiene il Comune – gli atti di gara prevedessero un numero tassativo, e dunque fisso e non riducibile, di ore da fornire a pena di esclusione.
In proposito, le “Condizioni Particolari”, costituenti parte integrante della determinazione di indizione della procedura, prevedevano, all’art. 3 lettera A, (rubricato “modalità di articolazione offerta economica ed attribuzione del punteggio inerente all’elemento economico”), che “I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica indicando la percentuale di sconto che intendono praticare rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad Euro 169.974,00 oltre Iva 22% corrispondente a 2968 ore di lavoro della squadra tipo al costo orario di Euro 63,00 oltre Iva 22%”.
Come è evidente – diversamente dalla fattispecie sottostante il precedente impropriamente citato dal Comune a sostegno della propria tesi (cfr. Cons. di St., V, 20.4.2020, n. 2486, in cui le offerte per il servizio di pulizia erano assoggettate alla previsione inderogabile di un numero minimo obbligatorio di ore di lavoro) – le 2968 ore di lavoro non sono state affatto indicate come prestazione minima da soddisfare, ma come parametro che l’amministrazione ha utilizzato per stimare la base d’asta dell’appalto “a corpo”, sulla quale andava indicata la percentuale di sconto offerta.
Ciò che è confermato dall’art. 4 delle condizioni particolari, a mente del quale “l’importo contrattuale sarà determinato dall’applicazione della percentuale di ribasso proposta sull’importo posto a base di gara, per le prestazioni di servizi a corpo meglio descritte nel successivo art. 6”, il quale ultimo enumera le svariate attività ricomprese nel servizio a gara, senza indicare affatto un numero minimo di ore da rendere complessivamente (se non per una minima parte dell’attività, da rendere presso il Palazzo di Giustizia nei soli giorni di votazione ed in quelli immediatamente successivi – cfr. l’art. 6 lett. P).
Ne segue che la verifica – ex art. 95 comma 10 D. Lgs. n. 50/2016 – del rispetto dei minimi salariali retributivi ex art. 97, comma 5, lettera d) andava operata sull’offerta per come essa era stata originariamente formulata da ………. (€ 77.193,20 : 2131 ore), non già sulle modificazioni – peraltro inammissibili in sede di soccorso istruttorio (cfr. l’art. 83 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016) – da essa effettuate su preciso invito dell’amministrazione, che minacciava l’esclusione.
L’illegittima esclusione della ricorrente vizia e travolge irrimediabilmente (cfr. Cons di St., III, 24.3.2021, n. 2501) il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a ……., aggiudicazione che è stata tempestivamente impugnata con i motivi aggiunti.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 21/10/2021 di Roberto Donati
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