La media del personale tecnico va calcolata tenendo conto dell’intero triennio, senza necessità di dimostrare il requisito minimo in ciascuno dei tre anni indicati

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Servizi di progettazione. Secondo il Consiglio di Stato la media del personale tecnico utilizzato va calcolata tenendo conto dell’intero triennio, senza necessità di dimostrare il possesso del requisito minimo per ciascuno dei tre anni indicati.

Questo quanto stabilito, nel respingere l’appello, da Consiglio di Stato, Sez. V, 29/08/2023, n. 8027:

Quanto al possesso, da parte del Consorzio ……….., del requisito minimo di ventiquattro unità di personale per ciascun anno preso a riferimento dalla lex specialis (2017-2018-2019), ai sensi dell’art. 8 del disciplinare e del punto 8.1.1, lett. d) del capitolato, il Collegio ritiene invece di discostarsi dalle conclusioni dei verificatori, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, con il quale del resto è coerente la stessa formulazione della legge di gara.

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Quest’ultima, in particolare, così prevede: “numero medio annuo di personale tecnico: Il concorrente deve aver utilizzato nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore ad almeno 24 (ventiquattro) unità, pari a 2 (due) volte le unità stimate come necessarie per lo svolgimento del servizio […]”.

Ad avviso dei verificatori le ventiquattro unità minime di personale tecnico richieste ai concorrenti avrebbero dovuto sussistere per ciascun anno isolatamente considerato, facendo quindi difetto nel 2017 (assestandosi tale cifra a 22,20, a fronte di 26,32 per il 2018 e di 30,56 per il 2019), laddove la legge di gara – con formulazione invero non chiarissima – comunque espressamente rimanda ad uno spatium temporis triennale.

In questi termini, ritiene il Collegio di dover confermare i precedenti della Sezione (ex multis, Cons. Stato, V, 6 aprile 2021, n. 2762; 24 gennaio 2020, n. 607; 6 luglio 2007, n. 3840) a mente dei quali “in linea di diritto, il Collegio conosce il principio interpretativo espresso dalla decisione della Sesta Sezione 4 aprile 2003, n. 1774, concernente l’interpretazione dell’art. 66 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 […] Peraltro, a giudizio del Collegio, sembra preferibile una diversa lettura interpretativa […] nel contesto della disposizione, il riferimento alla media annua del personale è compiuto non tanto allo scopo di richiedere la permanenza dello stesso requisito per un periodo di tre anni, bensì al fine di effettuare il raffronto con il numero di unità di personale che si stima necessario per l’effettuazione della progettazione.

Pertanto, la media del personale tecnico utilizzato va calcolata tenendo conto dell’intero triennio, senza necessità di dimostrare il requisito minimo in ciascuno dei tre anni indicati”.

La media del personale tecnico utilizzato andava calcolata tenendo conto dell’intero triennio, senza necessità di dimostrare il possesso del requisito minimo per ciascuno dei tre anni indicati.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 29/08/2023 di Roberto Donati

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