Per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano non deve essere richiesto il requisito della iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.

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Il Consiglio di Stato, respingendo l’appello, stabilisce come, ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, non debba essere richiesto, ai fini della dimostrazione della idoneità professionale, il requisito della iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.

Una clausola di questo tipo, secondo il Consiglio di Stato, si porrebbe in contrasto con il principio per cui, ai fini della prefigurazione dei “criteri di selezione”, i requisiti di partecipazione imposti agli operatori economici debbano obbedire ai criteri della “attinenza” e della “proporzionalità”.

Questa la sintesi di Consiglio di Stato, Sez. V, 30/08/2022, n. 7573:

1.- L’appello è infondato e va respinto.

2.- In premessa, osserva il Collegio come non sia dubbio che, ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano, non sia richiesto, ai fini della dimostrazione della idoneità professionale, il requisito della iscrizione degli operatori concorrenti all’Albo dei gestori ambientali, sicché correttamente il bando di gara – relativamente alle “condizioni di partecipazione” (punto III.2), non ne faceva alcuna menzione.

Del resto, non è inutile soggiungere che una diversa previsione in tal senso si sarebbe posta in contrasto con il principio per cui, ai fini della prefigurazione dei “criteri di selezione”, i requisiti di partecipazione imposti agli operatori economici debbano obbedire ai criteri della “attinenza” e della “proporzionalità”, ad evitare abusiva limitazione dell’accesso concorrenziale alla commessa (cfr. artt. 30 e 83, comma 2 d. lgs. n. 50/2016: da ultimo, sul punto, Cons. Stato, n. 8330/2021).

In tal senso, non è arbitrario desumerne, come ha motivatamente ritenuto il primo giudice, che l’inserimento del requisito de quo nel corpo del disciplinare di gara, obiettivamente erroneo, trovasse non disagevole spiegazione nella circostanza che tale documento di gara fosse stato, fino a tempi recenti, utilizzato per l’affidamento unitario del servizio di manutenzione e del servizio di raccolta dei rifiuti, per il quale era normativamente prescritto: un vero e proprio “refuso”.

 

A cura di giurisprudenzappalti.it del 30/08/2022 di Roberto Donati

 

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