FOCUS “Separazione tra offerta tecnica ed economica: per il Consiglio di Stato il divieto di commistione va verificato in concreto”
1. Premessa
Con la sentenza n. 1834 del 6 marzo 2026, il Consiglio di Stato, Sezione V, torna a pronunciarsi sul principio del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica nelle procedure di gara, chiarendo nuovamente che tale divieto non ha carattere assoluto ma relativo, dovendo essere verificato in concreto se l’anticipata conoscenza di elementi economici sia idonea a influenzare, anche solo potenzialmente, la valutazione della commissione giudicatrice.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che interpreta il principio di separazione tra le offerte in chiave funzionale, valorizzando l’esigenza di imparzialità della valutazione tecnica senza tuttavia trasformare il divieto in un formalismo eccessivo e irragionevole.
2. La ratio del divieto di commistione
Il Consiglio di Stato ricorda che il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica trova fondamento nella necessità di garantire la neutralità della valutazione tecnica, che deve essere effettuata prima della conoscenza dell’offerta economica e, di regola, in seduta riservata.
La conoscenza anticipata di elementi economici, infatti, potrebbe orientare la commissione giudicatrice verso valutazioni non strettamente tecniche ma influenzate da considerazioni di convenienza economica, compromettendo l’imparzialità del giudizio.
Proprio per questa ragione la giurisprudenza ha elaborato il principio della separazione delle buste, oggi recepito stabilmente nella disciplina delle procedure di affidamento.
Tuttavia, tale principio non può essere applicato in modo meccanico o assoluto, dovendo essere interpretato alla luce della funzione che esso è chiamato a svolgere.
3. Il principio non è assoluto ma relativo: la verifica va svolta in concreto
Il passaggio centrale della sentenza in commento ribadisce che il divieto di commistione deve essere valutato con riferimento al caso concreto.
Il Collegio richiama espressamente l’orientamento secondo cui:
“il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell'offerta economica, già nell’ambito di quella tecnica, abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione.”
In tale prospettiva viene richiamato il precedente di Consiglio di Stato, sez. V, 10 giugno 2025, n. 5006 che aveva già affermato che la violazione del divieto non può essere desunta in via automatica dalla mera presenza di riferimenti economici nell’offerta tecnica, ma richiede la dimostrazione della loro concreta attitudine a incidere sulla valutazione comparativa.
Il principio viene ulteriormente precisato alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. VII, 1 luglio 2024, n. 5789 secondo cui il divieto deve essere apprezzato in concreto, verificando se gli elementi economici contenuti nell’offerta tecnica consentano di ricostruire anticipatamente l’offerta economica nella sua interezza o in modo tale da condizionare la valutazione.
Non ogni riferimento a costi, prezzi o parametri economici è dunque vietato, ma solo quello che compromette effettivamente la separazione tra le due offerte.
4. Offerta tecnica e indicazioni economiche: quando sono ammesse
La sentenza sottolinea un profilo particolarmente rilevante nella prassi delle gare pubbliche, ossia l’inevitabile presenza di elementi economici all’interno dell’offerta tecnica quando la lex specialis richiede soluzioni migliorative o valutazioni comparative.
In tali ipotesi, infatti, l’offerente può essere chiamato a:
- indicare parametri di costo,
- effettuare valutazioni quantitative,
- confrontare prezzi di mercato,
- descrivere soluzioni tecniche che implicano scelte economicamente differenziate.
In questi casi, come già affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 5 febbraio 2018, n. 719, la presenza di elementi economici nell’offerta tecnica non viola di per sé il principio di separatezza, purché: tali elementi siano funzionali alla descrizione tecnica, non consentano di ricostruire l’offerta economica e non rendano percepibile il ribasso o il prezzo complessivo offerto.
Diversamente, si arriverebbe a un risultato irragionevole, ossia ritenere illegittime tutte le offerte tecniche che tengano conto di parametri economici, anche quando ciò sia richiesto dalla stessa lex specialis.
Il divieto opera quindi solo quando il limite della ragionevolezza e della proporzionalità venga superato, e l’offerta tecnica contenga dati tali da rendere conoscibile, in tutto o in parte, l’offerta economica.
5. Il criterio della “potenziale influenza” sulla commissione
Un ulteriore chiarimento fornito dalla sentenza riguarda il parametro da utilizzare per valutare la violazione del divieto.
Non è necessario dimostrare che la commissione sia stata effettivamente influenzata, essendo sufficiente che l’anticipata conoscenza dell’elemento economico sia potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione.
Il giudizio deve quindi essere formulato secondo un criterio prognostico e oggettivo, verificando se l’informazione economica:
- sia significativa,
- sia immediatamente percepibile,
- possa orientare la preferenza tra le offerte.
Solo in presenza di tali condizioni può ritenersi violato il principio di separazione.
6. Indicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici
La pronuncia offre indicazioni di particolare utilità pratica.
Per le stazioni appaltanti:
- la lex specialis deve definire con chiarezza il contenuto dell’offerta tecnica,
- va evitato di richiedere dati economici non necessari,
- ma non è illegittimo richiedere elementi tecnici che comportino valutazioni economiche.
Per gli operatori economici:
- l’offerta tecnica può contenere riferimenti economici solo se funzionali alla descrizione tecnica,
- devono essere evitati dati che consentano di ricostruire il prezzo offerto,
- ogni indicazione economica deve essere valutata in relazione alla sua idoneità a rendere conoscibile l’offerta economica.
Per le commissioni giudicatrici:
la verifica della commistione deve essere concreta e non formale,
occorre valutare se l’elemento economico abbia reale capacità condizionante,
l’esclusione è giustificata solo in presenza di una lesione effettiva o potenziale della separatezza.
7. Conclusioni
Con la sentenza n. 1834 del 2026 il Consiglio di Stato conferma un orientamento ormai consolidato: il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non è un principio assoluto ma uno strumento funzionale a garantire l’imparzialità della valutazione.
La sua violazione non può essere affermata in via automatica, ma richiede una verifica concreta sulla capacità degli elementi economici contenuti nell’offerta tecnica di influenzare, anche solo potenzialmente, il giudizio della commissione.
Si tratta di un approccio improntato a ragionevolezza e proporzionalità, che evita formalismi inutili e consente di salvaguardare, al tempo stesso, la correttezza della procedura e la reale concorrenza tra gli operatori.
A cura della Redazione di Tutto Gare PA del 01/04/2026

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