L’art. 100, comma 11 non prevede che i servizi svolti nel triennio di riferimento debbano risultare, a pena di mancanza del requisito, espressamente attestati come eseguiti “con buon esito” o “a regola d’arte”

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La ricorrente deduce la violazione del disciplinare di gara, relativo ai requisiti di capacità tecnica e professionale, richiedente l’esecuzione negli ultimi 10 anni di almeno una fornitura analoga senza contenziosi e con buon esito, antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ad avviso della ricorrente, l’aggiudicataria, pur avendo dichiarato di aver eseguito forniture analoghe presso tre Comuni, si sarebbe limitata a comprovare il requisito con determine di affidamento e fatture, ma senza dimostrare il buon esito delle forniture, mancando qualsiasi valutazione positiva e conclusiva da parte del committente sulla corretta esecuzione della prestazione. Anziché allegare i certificati di regolare esecuzione, l’aggiudicataria si sarebbe limitata ad allegare fatture non accompagnate da alcuna attestazione di buon esito, che non dimostrerebbero neppure la conclusione del servizio che, con particolare riferimento ad un Comune, sarebbe stato ancora in corso alla data di presentazione dell’offerta.

Tar Campania, Salerno, Sez. I, 01/07/2026, n. 1277 respinge il ricorso:

 
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Il primo motivo è infondato.

L’articolo 6, comma 3, del disciplinare di gara stabiliva quale requisito di capacità tecnica e professionale l’esecuzione, nel decennio precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di almeno una fornitura analoga, in assenza di contenzioso e con buon esito, prescrivendo, contestualmente, le modalità per la comprova del requisito. A tal fine il disciplinare di gara richiedeva la presentazione di uno o più dei seguenti documenti: certificati rilasciati dall’amministrazione contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; nonché altri documenti, nella fattispecie non rilevanti.

A differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, quindi, il disciplinare di gara non imponeva affatto il certificato di regolare esecuzione come unico mezzo per la dimostrazione del possesso del requisito.

Nel caso specifico, l’aggiudicataria ha comprovato il possesso del requisito allegando la determina di affidamento da parte del Comune di Ladispoli, accompagnata da fatture e documenti bancari, la determinazione del Comune di Sant’Agata di Militello, accompagnata da fatture e documenti bancari e la scrittura privata con il Comune di Canicattì, con l’indicazione degli estremi dell’affidamento e l’accompagnamento con fatture e documenti bancari.

Pur ammettendo, quindi, come sostenuto dalla ricorrente, che l’appalto con il Comune di Sant’Agata di Militello fosse ancora in corso alla data di presentazione dell’offerta, la documentazione relativa alle forniture e ai servizi svolti per gli altri comuni risulta più che sufficiente a comprovare il possesso del requisito, perché le fatture quietanzate oppure i documenti bancari da cui risulta il pagamento del corrispettivo, in base a quanto disposto dal disciplinare di gara, sono sufficienti a provare il buon esito del servizio e della fornitura svolta.

Senza considerare, inoltre, che l’art. 100, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina in via transitoria i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico‑professionale, non contiene alcuna prescrizione secondo cui i servizi svolti nel triennio (o nel diverso periodo) di riferimento debbano risultare, a pena di mancanza del requisito, espressamente attestati come eseguiti “con buon esito” o “a regola d’arte”. Quando la “lex specialis” richiede, ai fini della comprova, certificati riportanti oggetto, importo e periodo di esecuzione (ovvero contratti e fatture quietanzate), non si può introdurre surrettiziamente, in via interpretativa, un ulteriore requisito non previsto né dalla norma né dalla legge di gara, né si può trasformare l’assenza di una formula attestante la “regolare esecuzione” in causa automatica di esclusione. Eventuali inadempimenti o penali rilevano, invece, nella distinta sfera dell’illecito professionale ex artt. 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, quale causa di esclusione non automatica, da valutare in contraddittorio con l’operatore (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 16/03/2026, n. 2144).

Quanto all’ulteriore censura, per cui le esperienze vantate dall’aggiudicataria consisterebbero nella mera fornitura di biciclette elettriche con stazioni di ricarica, per cui mancherebbe l’effettiva similitudine con l’oggetto dell’appalto, si deve richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, espresso con riferimento al previgente codice dei contratti pubblici, ma tuttora valido, per cui, nel caso in cui il bando di gara pubblica chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, atteso che la “ratio” sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 06/04/2017, n. 1608).

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 02/07/2026

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