La violazione della clausola c.d. stand still non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti di gara

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La violazione della clausola c.d. stand still non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti di gara e, più in generale, non rappresenta un vizio dell’aggiudicazione, posto che esso svolge essenzialmente la funzione di garantire il diritto di difesa degli operatori non aggiudicatari e, pertanto, la sua violazione inciderà sull’eventuale risarcimento del danno in caso di accoglimento nel merito del ricorso.

Lo ricorda Tar Piemonte, Sez. I, 22/10/2025, n. 1462:

5. Con la seconda censura dei motivi aggiunti la ricorrente sostiene la violazione dell’ordinanza cautelare n. 232/25 perché avrebbe affidato la commessa in violazione del termine di stand still.

Il motivo è infondato.

Dall’esame degli atti di causa è, infatti, emerso che la resistente non ha stipulato alcun contratto ma, nelle more della sottoscrizione (avvenuta il 16 giugno 2025), ha avviato il servizio in via d’urgenza in modo da assicurarne la continuità.

 
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Ebbene, non solo l’avvio del servizio in via d’urgenza non è equiparabile alla stipula del contratto ma la violazione della clausola c.d. stand still non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti di gara (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2022, n. 9995) e, più in generale, non rappresenta un vizio dell’aggiudicazione, posto che esso svolge essenzialmente la funzione di garantire il diritto di difesa degli operatori non aggiudicatari e, pertanto, la sua violazione inciderà sull’eventuale risarcimento del danno in caso di accoglimento nel merito del ricorso.

A ciò si deve aggiungere che la ricorrente non può neppur vantare alcun affidamento sul prosieguo dell’attività in quanto la proroga concessale con la determina dirigenziale n. 1 del 31 gennaio 2025 scadeva il 30 aprile 2025, con la conseguente legittimità della decisione di chiudere il centro nel periodo compreso tra il 1° e il 5 maggio, per effettuare l’avvicendamento nella gestione.

Né è possibile sindacare la scelta, discrezionale, di individuare nell’aggiudicatario anziché nella ricorrente il soggetto che avrebbe dovuto eseguire provvisoriamente il servizio in quanto si tratta di una decisione discrezionale che, come tale, può essere oggetto di censurata solo qualora illogica o irragionevole, ipotesi che, in assenza di prova contraria da parte della ricorrente, il Collegio non ravvisa nel caso di specie.

Per tale ragione la censura è infondata e deve essere respinta.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/10/2025 di Roberto Donati

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