FOCUS: “White list e appalti pubblici: clausola nulla se imposta oltre i limiti di legge”

Con la sentenza n. 2088 del 26 settembre 2025, il TAR Sicilia (Sez. IV) si è pronunciato su due profili di particolare rilievo in materia di contratti pubblici: la nullità di alcune clausole della lex specialis di gara e il livello di motivazione richiesto alla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.
La nullità della clausola che impone l’iscrizione nella white list
Il Collegio ha dichiarato nulla – e quindi non applicabile – la clausola del bando che imponeva ai concorrenti l’iscrizione nella cd. white list, allorché l’attività oggetto dell’appalto non rientri tra quelle individuate dall’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012.
La previsione è stata ritenuta in contrasto con l’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, che circoscrive l’obbligo di iscrizione alla white list esclusivamente ai settori tassativamente elencati dalla normativa anticorruzione.
La pronuncia si colloca in linea con l’orientamento consolidato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7570/2024) secondo cui le clausole che introducono requisiti non previsti dal Codice dei contratti pubblici sono affette da nullità parziale, con conseguente disapplicazione della singola disposizione, che deve essere considerata come mai apposta.
L’effetto di nullità, dunque, non si estende all’intero bando, che conserva la propria validità ed efficacia, ma impone al concorrente di impugnare gli atti conseguenti che abbiano fatto applicazione della clausola nulla, quali l’esclusione o l’aggiudicazione.
La decisione richiama altresì i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria (sent. n. 22/2020), in materia di nullità delle clausole di gara che impongono oneri o requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal legislatore, ribadendo che la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione comporta la radicale inefficacia della clausola, qualificabile come tamquam non esset.
La verifica di anomalia dell’offerta e l’onere motivazionale
Il TAR Sicilia ha affrontato anche il tema degli obblighi motivazionali gravanti sulla stazione appaltante nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia.
La sentenza conferma l’orientamento maggioritario secondo cui lo standard motivazionale varia a seconda dell’esito della verifica:
- se l’amministrazione ritiene non attendibili le giustificazioni del concorrente, l’esclusione deve essere sorretta da una motivazione ampia e puntuale, in grado di evidenziare le ragioni dell’inattendibilità;
- qualora, invece, l’offerta venga ritenuta congrua e affidabile, non è richiesto un onere motivazionale particolarmente analitico, essendo sufficiente una motivazione sintetica.
Tale impostazione è coerente con numerose pronunce che hanno chiarito la natura tecnico-discrezionale della valutazione di congruità dell’offerta, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto in caso di manifesta illogicità o macroscopica irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. III, n. 8562/2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8436/2024).
In particolare, la giurisprudenza più recente (Tar Milano n. 2735/2025; Tar Salerno n. 1149/2025; Tar Reggio Calabria n. 362/2024; Tar Catania n. 2096/2024; Tar Napoli n. 5171/2024) ha ribadito che il giudizio positivo di non anomalia non necessita di un apparato motivazionale rinforzato, diversamente dall’ipotesi di giudizio negativo, che comporta l’esclusione del concorrente.
Considerazioni conclusive
La decisione del TAR Sicilia conferma due principi di rilievo sistemico: da un lato, la tutela del principio di tassatività delle cause di esclusione, che impedisce alla stazione appaltante di introdurre requisiti ultronei, pena la nullità della clausola; dall’altro, la diversa intensità dell’onere motivazionale nella valutazione di anomalia, che riflette la diversa incidenza che l’esito della verifica produce sulla posizione giuridica del concorrente.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, pur fornendo un’applicazione concreta particolarmente significativa per le gare in cui si tenti di estendere obblighi (come quello di iscrizione nella white list) al di fuori dei casi tassativamente previsti dal legislatore.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 22/10/2025

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