Impianti sportivi, ecco i casi in cui è possibile l’affidamento diretto della gestione

Si può quando una sola associazione o società sportiva senza fini di lucro presenti un progetto per rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione
In taluni casi è possibile per un’amministrazione l’affidamento diretto della gestione dell’impianto sportivo, derogando all’evidenza pubblica. Ma questo solo a precise condizioni. E’ quanto ha deliberato Anac con parere di funzione consultiva n. 33, approvato dal Consiglio dell’Autorità dell’8 ottobre 2025.
L'Autorità precisa le condizioni per l’affidamento diretto. Sotto il profilo soggettivo, la disposizione può trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui un’Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro, abbia presentato all’ente locale una proposta relativa ad un impianto da riqualificare. All’ente locale deve, inoltre, pervenire una sola proposta in tale senso. La proposta, corredata da un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, deve riguardare un impianto sportivo da “rigenerare, riqualificare o ammodernare”, quindi un impianto che necessita di importanti lavori di adeguamento, in quanto evidentemente non più adeguato alle sue esigenze funzionali. Infine, la proposta deve perseguire la finalità di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile, e il valore dell’affidamento deve essere inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’articolo 14 del Codice degli Appalti.
In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, l’ente locale deve garantire, inoltre, la conoscibilità del progetto presentato, mediante pubblicazione dello stesso sul proprio sito internet. Anac precisa che tale ipotesi “è applicabile esclusivamente nel caso in cui una sola Associazione o società sportiva senza fini di lucro, presenti di propria iniziativa all’Ente locale un progetto preliminare per la rigenerazione, la riqualificazione, l’ammodernamento e la successiva gestione di un impianto sportivo (non più adeguato alle sue esigenze funzionali), con il precipuo fine di favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile”.
“Inoltre, posto che l’applicazione della norma determina una deroga all’evidenza pubblica e può giustificarsi esclusivamente in presenza delle specifiche e delineate circostanze ivi previste, tale applicazione deve essere opportunamente motivata dall’ente locale nel provvedimento che dispone l’affidamento del contratto ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 38/2021, con indicazione di tutti i presupposti a tal fine richiesti, come sopra illustrati”.
“Come Autorità garante della Concorrenza negli appalti – spiega il Presidente di Anac Busìa –, pur tutelando i principi, anche di derivazione europea, di concorrenza, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, abbiamo però inteso venire incontro alle piccole società sportive di valenza comunitaria che perseguono la finalità di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Ci riserviamo come Autorità di adottare in materia ulteriori iniziative al fine di definire con chiarezza l’ambito di applicazione della norma, in coerenza con le previsioni del d.lgs. 36/2023 e delle direttive appalti e concessioni del 2014”.
Fonte: ANAC del 22/10/2025

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