La sentenza, se stabilisce la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, determina anche la durata dell’esclusione dalle gare

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Appare ragionevole ritenere che, nel caso in cui – diversamente da quanto previsto e disciplinato dai commi 8 e 9 dell’articolo 96– sia la stessa sentenza penale di condanna a fissare la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l’effetto escludente dalle procedure d’appalto prodotto dalla sentenza di condanna coincida – quanto alla sua durata – con la durata della pena accessoria ivi stabilita.

Questo quanto stabilito da Tar Emilia- Romagna, Bologna, Sez. I, 17/06/2026, n. 1186 nell’accogliere il ricorso avverso l’esclusione:

Il punto nodale della controversia attiene alla portata dell’effetto escludente della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile 31.5.2022, a carico della socia accomandataria e legale rappresentante della società ricorrente per il reato di turbata libertà degli incanti tentato, ex artt. 53, 353 c.p., sentenza definitiva di condanna puntualmente dichiarata da-OMISSIS- in sede di partecipazione alla gara, ma dalla stessa ritenuta irrilevante per le ragioni sopra già ricordate.

In relazione al quadro normativo di riferimento, va ricordato che l’art. 94 del D.Lgs n. 36 del 2023 – recante “cause di esclusione automatica”-, per quanto di interesse, dispone che “1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: (…); b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; (…)”; il successivo art. 95 – che non rileva nel caso qui in discussione – disciplina le “cause di esclusione non automatica”; l’art. 96 – recante “disciplina dell’esclusione” – prevede, al comma 1, che “1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95”; ai successivi commi 8 e 9 dispongono, rispettivamente, che “8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d’appalto:

 
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a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l’effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale”.

Tali ultime previsioni – che sostanzialmente ricalcano la disciplina precedente di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, commi 10 e 10 bis – disciplinano la durata dell’effetto escludente dalla procedura d’appalto della sentenza di condanna nel caso in cui la sentenza medesima non fissi (essa stessa) la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Stante il chiaro tenere letterale di dette previsioni, appare, dunque, del tutto ragionevole ritenere che, nel caso in cui – diversamente da quanto previsto e disciplinato dai suddetti commi 8 e 9 – sia la stessa sentenza penale di condanna a fissare la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l’effetto escludente dalle procedure d’appalto prodotto dalla sentenza di condanna coincida – quanto alla sua durata – con la durata della pena accessoria ivi stabilita.

Del resto, coerente con tale quadro interpretativo si pone la stessa previsione del comma 9 dell’art. 96, per il quale, nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 8, se la pena principale stabilita in sentenza ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l’effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

Diversamente opinando e cioè aderendo all’interpretazione fornita dalla Stazione appaltante, si potrebbe, ipoteticamente, giungere alla irragionevole conclusione di attribuire – a una condanna definitiva di cui al comma 1 dell’art. 94 – una portata escludente sostanzialmente perpetua quando la pena accessoria interdittiva sia stata espressamente determinata dal giudice nella stessa sentenza e a una portata escludente temporalmente limitata – secondo la disciplina di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 96,- nel caso in cui la sentenza – per il medesimo reato – non abbia espressamente fissato la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Del resto, come evidenziato in ricorso, anche la giurisprudenza formatasi sull’art. 80, commi 10 e 10 bis del D.Lgs n. 50/2016 – disposizioni, come detto, sostanzialmente riprese dai commi 8 e 9 dell’art. 96 del D.Lgs n. 36/2023 – aveva evidenziato l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione automatica, di una condanna con pena accessoria di incapacità a contrarre i cui effetti interdittivi erano cessati ben prima della procedura di gara (TAR Lazio, Roma, sez. II, 6 luglio 2020, n. 7742).

Ebbene, nel caso in esame è pacifico tra le parti che la durata della pena accessoria (così come di quella principale) di cui alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 31.5.2022, fosse decorsa in relazione alla gara in questione, come riconosciuto dalla stessa Stazione Appaltante nel provvedimento di esclusione, con la conseguenza che la causa escludente di cui alla citata sentenza aveva perso rilevanza.

Proprio per tale ragione -perdita di rilevanza della condanna, essendo esaurito il periodo di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione – non assume rilievo la questione inerente l’inidoneità o meno delle misure di self cleaning adottate dalla società ricorrente.

Fonte: giurisprudenzappalti.it di Roberto Donati, 18/06/2026

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