Gravi inadempimenti e inottemperanze nella gestione della pubblica illuminazione
Gravi inadempimenti e inottemperanze nella gestione della pubblica illuminazione
Intervento di Anac su un grosso comune pugliese della provincia di Barletta Andria Trani
Gravi inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni, inottemperanza del concessionario agli obblighi assunti con la presentazione dell’offerta migliorativa e inosservanza della normativa in materia di sicurezza. Sono questi alcuni dei rilievi formulati da Anac ad un grosso comune pugliese della provincia di Barletta – Andria – Trani.
Con delibera n. 173 approvata dal Consiglio di Anac del 6 maggio 2026, l’Autorità è intervenuta sulla gestione integrata e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione compresa la fornitura di energia elettrica (importo a base d’asta 8.199.887 euro) di un Comune del Tavoliere delle Puglie.
“A carico dell’amministrazione concedente sono emersi gravi ritardi nella contestazione degli inadempimenti, che hanno portato alla disapplicazione dei rimedi (penali, risoluzione contrattuale) messi a disposizione dall’ordinamento”, scrive Anac. Ora, Comune e concessionaria sono chiamati a porre correttivi e a darne comunicazione all’Autorità entro trenta giorni.
L’istruttoria è partita dalla segnalazione di un consigliere comunale che ha evidenziato la non conforme esecuzione del servizio. Innanzitutto, significative divergenze tra l’offerta tecnica presentata in gara dall’impresa affidataria e il progetto esecutivo approvato nel 2017. È stata segnalata una carente attuazione degli obblighi contrattuali, in ordine a: la mancata installazione/attivazione del sistema informativo gestionale di telecontrollo, previsto come strumento di misurazione delle prestazioni contrattuali; l’assenza di riscontri oggettivi sull’effettiva manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria; il non funzionamento da oltre cinque anni degli impianti semaforici e di videosorveglianza previsti in contratto; i risultati insoddisfacenti in termini di efficienza energetica e di illuminazione pubblica. Nonostante le carenze sopra indicate l’amministrazione avrebbe proceduto alla emissione nel 2020 del certificato di collaudo positivo e ai pagamenti trimestrali del canone, effettuati in assenza di verbali di verifica e con mere attestazioni di prestazione eseguita, prive di documentazione probatoria.
La segnalazione ha trovato conferma negli atti visionati e nelle scarne informazioni fornite dall’Amministrazione. Non risulta sia mai stata formulata all’impresa alcuna contestazione di inadempimento o esecuzione difforme, sia all’atto dell’accettazione delle forniture informatiche sia all’atto dei pagamenti, con validità ai fini dell’eventuale irrogazione della penale. Di conseguenza, è stato ignorato il limite massimo del 10% per la penale. Consentendo l’esecuzione incompleta o difforme della controprestazione, l’Amministrazione ha disposto l’erogazione di denaro pubblico in misura non dovuta.
“Tali circostanze - scrive Anac - hanno comportato gravi pregiudizi a diversi livelli: in primo luogo l’ente concedente ha, di fatto, rinunciato allo svolgimento di alcune prestazioni ricevendo un servizio qualitativamente e quantitativamente inferiore rispetto a quello offerto in sede di gara; il concessionario ha ottenuto un illecito vantaggio competitivo, conseguendo un punteggio aggiuntivo sulla base di impegni che non è stato in grado di adempiere; il medesimo concessionario non ha subito conseguenze in ragione del grave inadempimento, a fronte di situazioni che avrebbero, invece, potuto comportare, oltre che immediate conseguenze economiche (applicazione di penali e risoluzione del contratto), anche l’esclusione da successive procedure di affidamento ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici. Infine, non può non rilevarsi che, nel caso di un servizio che trova esclusiva remunerazione tramite i canoni pagati dall’amministrazione concedente, la disapplicazione formale o di fatto delle penali che sanzionano il mancato o tardivo adempimento avrebbe l’effetto di azzerare il rischio operativo nominalmente posto a carico del contraente privato, finendo per snaturare del tutto le caratteristiche del modello concessorio”.
Fonte: ANAC, 16/06/2026

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