La prima pronuncia sull’applicazione dell’equo compenso: ribasso ammesso sulle sole spese generali

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Al compimento del primo anno di età del nuovo Codice, e nella piena sonnolenza della Cabina di Regia sul punto, ecco la prima pronuncia che prova a sbrogliare il garbuglio dell’applicabilità della legge sull’equo compenso alle procedure di gara.

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Come noto, nel bando tipo in consultazione per l’affidamento dei servizi architettura e ingegneria, non sapendo che pesci pigliare l’ANAC proponeva 3 opzioni alternative:

a) Opzione 1: Necessità di svolgere gare a prezzo fisso

b) Opzione 2: Possibile ribasso limitato alle spese generali

c) Opzione 3: Non applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica

T.A.R. Veneto, III, 03 aprile 2024, n. 632 afferma la correttezza dell’opzione n. 2.

Rinviando alla lettura integrale della complessa pronuncia si riportano qui i tratti salienti:

  • non vi è “alcuna antinomia in concreto tra la legge n. 49/2023 e la disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in oggetto)”;
  • “l’art. 8, d.lgs. n. 36/2023, oggi prevede che le Pubbliche Amministrazioni, salvo che in ipotesi eccezionali di prestazioni rese gratuitamente, devono garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso nei confronti dei prestatori d’opera intellettuale“.
  • la legge n. 49/2023 è applicabile anche alla disciplina contenuta nel codice dei contratti: “diversamente opinando, l’intervento normativo in questione risulterebbe privo di reale efficacia sul mercato delle prestazioni d’opera intellettuale qualora il legislatore avesse inteso escludere i rapporti contrattuali tra i professionisti e la Pubblica Amministrazione che, nel mercato del lavoro attuale, rappresentano una percentuale preponderante del totale dei rapporti contrattuali conclusi per la prestazione di tale tipologia“;
  • è “comunque applicabile, anche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 49/2023, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo“, e ciò in quanto “il compenso del professionista sia soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato dall’Amministrazione come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare alle “spese ed oneri accessori””.
  •  il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, l. n. 49 del 2023 integrano “un’ipotesi di norma imperativa” sicchè “la disciplina di gara deve ritenersi essere stata eterointegrata dalla legge n. 49/2023“.
  • la proposizione di un ribasso “in violazione della legge n. 49/2023“, determina l’esclusione dell’operatore economico che lo ha formulato.

Nell’addivenire a detta conclusione il Collegio:

  • ha sconfessato la delibera Anac n. 101/2024 che legittimava la disapplicazione della disciplina sull’equo compenso (cfr. questo articolo).
  • ha affermato “la piena compatibilità tra la legge n. 49/2023, da applicare come finora esposto alla fattispecie sottoposta a questo Collegio, e gli artt. 49, 56, 101 TFUE e gli artt. 3, 41, 81, 117 Cost“.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/04/2024 di Elvis Cavalleri

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