Impossibilità materiale giustifica inadempienze

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Una controversia legale riguardante una procedura di gara per l'affidamento di lavori di manutenzione stradale di un comune è stata sollevata dalla parte ricorrente, la quale ha presentato un ricorso contro il provvedimento che ha modificato l'esito provvisorio della gara.

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La parte ricorrente ha contestato l'esclusione di cinque concorrenti dalla procedura di gara, affermando che la loro esclusione è stata illegittima in quanto avrebbero potuto beneficiare del soccorso istruttorio. Ha inoltre sostenuto che non vi era un'oggettiva impossibilità per le imprese escluse di indicare i costi della manodopera e degli oneri aziendali richiesti dall'offerta economica.

Il Comune e l'impresa controinteressata hanno difeso il provvedimento contestato, chiedendo il rigetto del ricorso.

Dopo un'ampia discussione, il T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, con sentenza del 18 marzo 2024, n. 1071, regolarmente ottemperata dal Comune resistente, che ha depositato le offerte inoltrate dalle cinque imprese escluse.

Nel corso del processo, sono state sollevate diverse questioni procedurali, tra cui l'inammissibilità di alcuni atti difensivi e l'applicazione delle sanzioni correlate, ma il Tribunale ha respinto tali eccezioni.

Il merito del ricorso è stato infine valutato, con la parte ricorrente che ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione delle imprese e l'impresa controinteressata che ha contestato la fondatezza del ricorso.

Dopo un'attenta valutazione delle argomentazioni presentate, il Tribunale ha rigettato il ricorso, sostenendo che non vi era un'oggettiva impossibilità per le imprese escluse di indicare i costi richiesti e che il chiarimento reso dalla stazione appaltante non costituiva un'ammissione di tale impossibilità.

In conclusione, il ricorso è stato respinto e le spese legali sono state compensate.

La redazione di TuttoGare PA del 03/04/2024

 

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