La prescrizione sulle modalità di formulazione dell’offerta non può ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione pensato e limitato ai requisiti soggettivi dell’offerente

engin-akyurt-3y1mmpu2mss-unsplash.jpg

Il Bando prevedeva che l’offerta economica dovesse indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La ricorrente contesta l’operato della stazione appaltante perché l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara non avendo indicato, come richiesto espressamente dal bando di gara, a pena di esclusione, i prezzi unitari.

Il Tar accoglie il ricorso stabilendo che una prescrizione di natura tecnico-procedurale relativa alle modalità di formulazione dell’offerta tramite piattaforma telematica non può ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione dell’articolo 10 del Codice, pensato e limitato ai requisiti soggettivi dell’offerente.

Webinar Studio Amica

Non perdere i Webinar di Studio Amica

Scopri la nostra raccolta di webinar per approfondire temi chiave su e-procurement e digitalizzazione nella PA e nelle imprese.

Guarda i webinar

Non perdere i Webinar di Studio Amica

Scopri la nostra raccolta di webinar per approfondire temi chiave su e-procurement e digitalizzazione nella PA e nelle imprese.

Guarda i webinar
Webinar Studio Amica

Questo quanto stabilito da Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 10/06/2025, n. 1039:

11. Così superate le eccezioni pregiudiziali, nel merito, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.

11.1. Orbene, l’unica doglianza formulata dalla parte ricorrente è fondata quanto al profilo dell’omessa indicazione dei prezzi unitari nell’ambito dell’offerta economica dell’aggiudicataria, in palese violazione dell’art. 23 della lex specialis.

11.2. Tale ultima disposizione – contenuta a pagina 17 del bando di gara prodotto dalla parte ricorrente –, per quanto qui rileva, precisa che: “l’offerta economica firmata secondo le modalità richieste deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze”.

11.3. La clausola posta dalla stessa stazione appaltante è chiarissima e non presenta alcun margine di ambiguità.

11.4. L’omessa indicazione dei prezzi unitari nell’ambito della relativa offerta economica, oltre ad essere pacificamente ammessa negli atti del giudizio dalla società controinteressata (cfr. pagina 3 e ss. della memoria depositata in data 24.01.2025) nonché a non essere smentita documentalmente dalla stessa, emerge chiaramente anche dal tentativo di ottenere l’interpretatio abrogans della clausola escludente di cui all’art. 23 del bando di gara con la formulazione di un quesito sottoposto in corso di causa alla stazione appaltante (cfr. documenti depositati in data 05.05.2025).

11.5. Peraltro, la clausola escludente in questione non può certo essere disapplicata da questo giudicante.

11.6. In proposito, deve ritenersi infondata l’eccezione – formulata dalla società controinteressata – di nullità della predetta clausola per violazione del principio di tassatività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023.

11.7. La censurata previsione del bando, infatti, non può certo ritenersi nulla per violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione, poiché diversi e separati sono gli ambiti di applicazione di tali disposizioni, pur perseguendo esse una finalità comune: l’art. 10 del nuovo Codice dei contratti pubblici mira a tutelare la massima partecipazione alla gara vietando previsioni in tema di requisiti di partecipazione ulteriori a quelle espressamente previste in tale fonte, mentre l’art. 23 del bando si limita a regolamentare le modalità di formulazione dell’offerta (in questo caso economica) in vista di una regolare presentazione della stessa. Dunque giammai una prescrizione di natura tecnico-procedurale relativa alle modalità di formulazione dell’offerta tramite piattaforma telematica potrebbe ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione pensato e limitato ai requisiti soggettivi dell’offerente (rectius, ai requisiti di moralità di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023): la prima disposizione guarda in qualche modo alla conformità oggettiva dell’offerta, l’altra ai requisiti soggettivi di chi la presenta (cfr. ex multis, T.a.r. Perugia, sentenza n. n. 122/2025). Ciò a fortiori se si considera che nel diritto amministrativo (a differenza che nel diritto civile) la nullità è eccezionale e necessariamente di stretta interpretazione e che, di contro, la regola è l’annullabilità con il conseguente onere di impugnazione, a pena di decadenza, nei termini perentori previsti dal codice del processo amministrativo.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/06/2025 di Roberto Donati

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Vuoi leggere altri contenuti come questo?

Iscriviti alla newsletter!

Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail

Iscriviti Ora


Loading...