FOCUS: “ANAC e la tassatività dei requisiti di partecipazione: illegittima la clausola escludente sulle certificazioni di qualità”

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Con il Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione torna a pronunciarsi in tema di legittimità delle clausole della lex specialis, chiarendo il perimetro applicativo del principio di tassatività dei requisiti di partecipazione sancito dall’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, nella cornice del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Il caso trae origine da una procedura per l’affidamento di servizi sanitari, in cui un operatore economico ha contestato – tra l’altro – la previsione di certificazioni di qualità (ISO 9001 e ISO 14001) ritenute, seppur formalmente collocate nel Capitolato Tecnico, sostanzialmente escludenti.

Il disciplinare, inoltre, ometteva di dettagliare requisiti economico-finanziari e tecnici, lasciando ampi margini di discrezionalità alla stazione appaltante, con il rischio – come osservato dall’istante – di generare incertezza applicativa e compressione della concorrenza.

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Il principio di tassatività dei requisiti di partecipazione

Richiamando i propri precedenti e l’evoluzione giurisprudenziale in materia, l’ANAC ribadisce che le stazioni appaltanti non possono introdurre nuovi requisiti di partecipazione, diversi da quelli contemplati all’art. 100 del Codice, se non nei limiti puntualmente indicati dallo stesso.

In tale ottica, la previsione del possesso di certificazioni di qualità, imposta come condizione per accedere alla gara – ancorché dissimulata nel Capitolato e non esplicitamente prevista “a pena di esclusione” – risulta illegittima.

L’Autorità sottolinea che la collocazione della clausola all’interno della lex specialis (bando, disciplinare o capitolato) non ne modifica l’efficacia sostanziale: se la previsione ha contenuto escludente, è da considerarsi un requisito di partecipazione e, come tale, soggetta alla disciplina dell’art. 100. Non è quindi sufficiente spostarla nel Capitolato per neutralizzarne gli effetti.

L’autonomia della stazione appaltante non è arbitrio

Il parere offre anche spunti interessanti sul rapporto tra discrezionalità amministrativa e legalità formale.

La stazione appaltante aveva infatti difeso la genericità dei requisiti, richiamando il principio di fiducia (art. 2) e il principio del risultato (art. 1) del Codice, che valorizzano l’autonomia decisionale delle amministrazioni.

ANAC, tuttavia, opera un bilanciamento: l’autonomia non può mai tradursi in scelte arbitrarie o inadeguate rispetto alla complessità della commessa.

In particolare, l’assenza di requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnica in appalti ad alto contenuto specialistico – come quelli sanitari – può paradossalmente limitare la concorrenza, disincentivando la partecipazione di operatori qualificati e strutturati.

L’Autorità richiama, in proposito, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cons. Stato, V, 22 aprile 2024, n. 3663), secondo cui il favor partecipationis non deve tradursi nell’ammissione indiscriminata, ma deve essere compatibile con l’oggetto del contratto e con l’interesse pubblico alla qualità dell’esecuzione.

Le ricadute operative: vigilanza, autotutela e nuove gare

Alla luce delle numerose criticità emerse, ANAC ha concluso invitando la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti di gara, procedendo a una nuova indizione conforme ai principi di legalità, proporzionalità e congruità.

Il parere costituisce un chiaro monito agli operatori pubblici: la lex specialis non è terreno per esercizi creativi o per scorciatoie difensive. Ogni clausola che incide sulla selezione dei partecipanti deve essere motivata, coerente con la normativa di riferimento e calibrata sull’oggetto dell’appalto.

Conclusioni

Il Parere n. 203/2025 si inserisce in un filone interpretativo che cerca di coniugare le istanze di efficienza amministrativa con il rispetto dei principi di concorrenza e par condicio.

È un richiamo alla necessità di operare una adeguata istruttoria nella fase di progettazione della gara, valorizzando la discrezionalità tecnica ma nel rispetto dei limiti normativi fissati dal Codice.

La lezione da trarre è duplice: da un lato, non si possono eludere le regole sui requisiti di partecipazione tramite escamotage lessicali o collocazioni formali; dall’altro, l’assenza di requisiti coerenti con la complessità della gara può compromettere il risultato, inteso come qualità dell’affidamento e tutela dell’interesse pubblico.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 10/06/2025

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