La decisione di non suddividere un appalto in lotti deve essere giustificata
E’ possibile derogare alla regola della suddivisione in lotti mediante specifica motivazione nel bando o nell’avviso di indizione della gara.
La decisione di non suddividere un appalto in lotti, ovvero quella di suddividerlo in macro lotti e, quindi di non parcellizzare ulteriormente la commessa, dovrà essere giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.
Lo ribadisce Consiglio di Stato, Sez. III, 26/01/2026, n. 600:
8. L’art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, sancita al comma 1 la regola della suddivisione in lotti, finalizzata a garantire la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, prevede, al comma 2, la possibilità di derogare alla suddivisione mediante specifica motivazione nel bando o nell’avviso di indizione della gara e, al comma 3, l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa adottati per la suddivisione in lotti e vietando, in ogni caso l’artificioso accorpamento dei lotti medesimi.
Non c’è dubbio che la disposizione in esame costituisca il crocevia tra i principi di concorrenza, par condicio ed accesso delle PMI al mercato, da un lato, ed il principio di buon andamento – con i suoi corollari dell’efficienza, efficacia, economicità e risultato utile dell’azione amministrativa – dall’altro.
9. Conseguentemente, la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha ritenuto che la suddivisione in lotti sia un “principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie” e “derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata” (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2024, n. 5359 e giurisprudenza ivi richiamata), ovverosia per il tramite di una decisione che indichi e contemperi espressamente il valore o l’interesse antagonista rispetto al favor partecipationisper le PMI, che ha indotto la stazione appaltante ad optare per l’accorpamento.
Questo valore o interesse, come pure rilevato dalla medesima giurisprudenza, si evince dal sistema, ed è rappresentato tanto dalle esigenze connesse alla funzionalità organizzativa (e, in genere, alla funzionalità della prestazione contrattuale rispetto all’interesse pubblico ad essa sotteso), quanto dalla convenienza economica per la stazione appaltante, normalmente favorita dalla “soluzione aggregante”.
10. Ciò posto, la costante opzione ermeneutica di questo Plesso giurisdizionale (per tutte, Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2017 n. 5224) ha riconosciuto che la decisione di non suddividere un appalto in lotti, ovvero quella di suddividerlo in macro lotti e, quindi di non parcellizzare ulteriormente la commessa, è giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1607).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 26/01/2026 di Roberto Donati

Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Vuoi leggere altri contenuti come questo?
Iscriviti alla newsletter!
Ogni Lunedì riceverai notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, contratti e appalti pubblici direttamente nella tua casella e-mail
Iscriviti Ora